LEGGE 7 giugno 1975, n. 294

Type Legge
Publication 1975-06-07
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la corresponsione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani e degli enti e società italiane, in possesso rispettivamente del requisito della cittadinanza o della nazionalità italiana alle date del 7 luglio 1937 e dell'entrata in vigore della presente legge, titolari di beni, diritti ed interessi distrutti, espropriati, requisiti, danneggiati o, comunque, colpiti da altre misure analoghe restrittive o limitative di tali beni, diritti ed interessi, a causa di atti compiuti dalle autorità o dalle truppe armate giapponesi nei territori dell'Estremo Oriente nei quali si sono svolte operazioni belliche del conflitto cino-giapponese a partire dal 7 luglio 1937, e della seconda guerra mondiale. Detto indennizzo sarà determinato a seguito di opportuni accertamenti e di valutazioni da eseguirsi dagli uffici tecnici dello Stato a seconda della natura dei beni, diritti ed interessi con riguardo alle consistenze di essi al momento del danno ed ai valori del 1938, espressi in dollari USA e trasformati in lire italiane al cambio di L. 19,65 per ogni dollaro USA, moltiplicati per il coefficiente di maggiorazione 25. Nel caso in cui un cittadino italiano o un ente o società italiana abbia, prima della firma dell'accordo italo-giapponese del 18 luglio 1972, ottenuto, con sentenza passata in giudicato, l'attribuzione nei confronti dello stato giapponese, di una somma per danni per uno dei titoli di cui al primo comma del presente articolo, l'indennizzo non potrà essere inferiore alla somma attribuita con detta sentenza, anche se essa sia stata successivamente gravata da opposizione di terzo da parte dello Stato italiano. L'indennizzo sarà concesso con decreto del Ministro per il tesoro, sentita la commissione unificata istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954 n. 1050, e sarà pagato con le modalità e i termini previsti dai successivi articoli 5 e 6 della stessa legge n. 1050.

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