LEGGE 7 giugno 1975, n. 295
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania sulla navigazione marittima, firmato a Roma il 22 maggio 1973.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 16 dell'accordo stesso.
LEONE MORO - RUMOR - GIOIA - FORLANI - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA SULLA NAVIGAZIONE MARITTIMA. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA Animati dal desiderio di sviluppare le amichevoli relazioni tra i due Paesi e d'intensificare la collaborazione nel campo della navigazione marittima, Hanno stabilito di concludere il presente accordo. Articolo 1. Ai fini del presente accordo: a) il termine "nave di una Parte contraente" designa qualsiasi nave mercantile battente bandiera della Parte contraente stessa, conformemente alla propria legislazione, e che svolga effettivamente traffico commerciale; b) il termine "membro dell'equipaggio della nave" designa qualsiasi persona, compreso il comandante, che nel corso del viaggio esplichi effettivamente un'attivita' connessa al funzionamento della nave stessa e che sia iscritta nel ruolo dell'equipaggio.
Accordo - art. 2
Articolo 2. Le Parti contraenti convengono di astenersi da ogni azione di discriminazione di bandiera nel campo della navigazione marittima, come pure da qualsiasi azione discriminatoria tendente a limitare la libera partecipazione delle navi dell'altra Parte contraente ai trasporti marittimi internazionali.
Accordo - art. 3
Articolo 3. Sulla base di quanto enunciato nell'articolo 2 del presente accordo, le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie per migliorare le condizioni di navigazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania e per stimolare lo sviluppo delle relazioni in tale settore. In particolare: a) incoraggeranno la partecipazione delle navi della Repubblica italiana e della Repubblica socialista di Romania ai traffici marittimi tra i porti di ambedue i Paesi e non impediranno alle navi battenti la bandiera dell'altra Parte contraente di effettuare traffici fra i porti del proprio Paese e quelli di altri Paesi; b) coopereranno all'eliminazione degli ostacoli che potrebbero rendere piu' difficile lo sviluppo dei traffici marittimi tra i porti di ambedue i Paesi.
Accordo - art. 4
Articolo 4. Le Parti contraenti, nel comune desiderio di conseguire una effettiva parita' di trattamento delle navi delle due Farti contraenti, convengono di accordare reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita alle navi mercantili di cui all'articolo 1, ai loro equipaggi ed al loro carico nei rispettivi porti, per quanto concerne il libero accesso ai porti, l'assegnazione dei posti di ormeggio, l'utilizzazione degli impianti portuali per le navi, le merci ed i passeggeri, le operazioni commerciali e le facilitazioni di ogni specie, il carico e scarico, come pure i diritti e le tasse portuali dovuti a qualsiasi titolo. Quanto previsto dal comma precedente non si applica ai vantaggi, privilegi ed esenzioni concessi o che verranno concessi da ciascuna delle due Parti contraenti ad altri Paesi, a seguito della partecipazione attuale o futura ad unioni doganali o istituzioni similari. Il trattamento che le due Parti contraenti reciprocamente concedono con il presente accordo non si estende: a) all'esercizio del cabotaggio tra i porti dell'altra Parte contraente ed alla navigazione interna; b) all'esercizio della pesca; c) all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e spiagge, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima; d) ai privilegi concessi alle societa' per lo sport; e) agli incoraggiamenti all'industria delle costruzioni navali ed all'esercizio della navigazione marittima stabiliti con leggi speciali; f) all'emigrazione ed al trasporto degli emigranti; g) ai porti non destinati all'utilizzazione da parte di navi straniere o a quei porti, a quelle zone o parti di porti, destinati esclusivamente o prevalentemente a navi da guerra, nei casi in cui in tali porti, zone o parti di porti si renda necessaria per determinati periodi e circostanze l'applicazione di particolari misure restrittive da comunicare tempestivamente. Non e' considerato cabotaggio il caso in cui le navi di una Parte contraente navighino da un porto ad un altro dell'altra Parte contraente allo scopo di scaricare merci e/o sbarcare passeggeri in provenienza dall'estero o di caricare merci e/o imbarcare passeggeri con destinazione all'estero.
Accordo - art. 5
Articolo 5. Qualora una nave di una delle Parti contraenti si trovi in pericolo o subisca naufragio o altro sinistro presso le coste dell'altra Parte contraente, la nave e il suo carico godranno degli stessi privilegi e facilitazioni che questa Parte contraente accorda in situazioni simili alle navi battenti la propria bandiera. Al comandante, all'equipaggio ed ai passeggeri, come pure alla nave stessa e al suo carico saranno accordati, in ogni momento, l'aiuto e l'assistenza necessaria nella stessa misura applicabile alle navi battenti la propria bandiera che si trovino in situazioni analoghe. I beni salvati dalla nave in pericolo o che abbia subito naufragio o altro sinistro non saranno sottoposti ad alcun diritto doganale, ad eccezione dei casi in cui essi siano destinati al consumo interno della Parte contraente sul territorio della quale sono stati sbarcati. Per il deposito del carico nelle zone appositamente attrezzate nei porti saranno riscossi i diritti di deposito in vigore nel territorio della relativa Parte contraente. Le autorita' competenti di una Parte contraente presso le cui coste una nave dell'altra Parte contraente abbia subito naufragio o altro sinistro notificheranno, al piu' presto possibile, l'avvenimento alla piu' vicina rappresentanza consolare dello Stato di cui la nave batte bandiera o, in mancanza, alla rappresentanza diplomatica di tale Stato.
Accordo - art. 6
Articolo 6. La nazionalita' delle navi di ciascuna delle Parti contraenti sara' riconosciuta dall'altra Parte contraente in base ai documenti che si trovano a bordo delle navi stesse, rilasciati dalle autorita' competenti, conformemente alle leggi e alle disposizioni dello Stato sotto la cui bandiera naviga la nave. I documenti della nave, come pure i documenti concernenti l'equipaggio, rilasciati in conformita' delle leggi e delle disposizioni dello Stato sotto la cui bandiera naviga la nave, saranno riconosciuti dalle autorita' dell'altro Stato. I certificati di stazza rilasciati dalle competenti autorita' di uno dei due Stati saranno riconosciuti dall'altro Stato, e le navi non saranno sottoposte ad una nuova misurazione nei porti di quest'ultimo Stato. Nel caso in cui i sistemi di stazzatura delle navi delle due Parti contraenti siano differenti, o qualora il sistema di misurazione di una delle Parti contraenti venga modificato, le Parti contraenti stesse ne daranno comunicazione al fine di stabilire condizioni di equivalenza.
Accordo - art. 7
Articolo 7. Nel caso di entrata forzata di una nave in un porto non saranno considerate operazioni commerciali lo scarico e il ricarico di merci sulla nave stessa senza introduzione in deposito, come pure il trasbordo su una altra nave a causa di non navigabilita' della prima, l'approvvigionamento dell'equipaggio e la vendita di merci, subordinatamente all'autorizzazione dell'amministrazione doganale. Le disposizioni del precedente comma non si riferiscono ai diritti sanitari, di pilotaggio e di salvataggio che saranno dovuti in tutti i casi conformemente alla legislazione interna.
Accordo - art. 8
Articolo 8. Le Parti contraenti, nel quadro delle rispettive legislazioni e regolamenti portuali, adotteranno le misure necessarie intese a facilitare lo sviluppo della navigazione tra i due Stati, a ridurre, nella misura del possibile, i tempi di sosta delle navi nei porti e a semplificare lo svolgimento delle formalita' amministrative, doganali e sanitarie in vigore. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicato il diritto delle Parti contraenti ad effettuare i controlli di frontiera alle navi battenti bandiera dell'altra Parte contraente.
Accordo - art. 9
Articolo 9. Ciascuna delle parti contraenti riconoscera' come documento d'identita' dei membri degli equipaggi imbarcati sulle navi i documenti rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui la nave batte bandiera. Tali documenti d'identita' sono: per le navi della Repubblica italiana il "libretto di navigazione" e per le navi della Repubblica socialista di Romania il "carnetul de marinar".
Accordo - art. 10
Articolo 10. I marittimi muniti del documento di identita', previsto dall'articolo 9 del presente accordo, sempre che il loro nominativo sia riportato nelle liste dell'equipaggio della nave e nell'elenco rimesso alle autorita' portuali, possono, previo relativo permesso di queste ultime e senza necessita' di visto, nel corso della sosta della nave, scendere a terra nei porti dell'altra Parte contraente, rimanendo nell'ambito della citta' portuale e rispettando i regolamenti ivi vigenti.
Accordo - art. 11
Articolo 11. Ai marittimi che siano cittadini di una delle Parti contraenti sara' consentito, a richiesta del comandante della nave e nel rispetto dei regolamenti vigenti nello Stato dove si trova il porto di scalo, di attraversare il territorio dell'altra Parte contraente per raggiungere il luogo di imbarco sulla nave che sia in altro porto di questa Parte o, se sbarcati, per ritornare in Patria, come pure la loro partenza dalla citta' dove si trova il porto per un'altra localita' o porto dello stesso Stato per motivi di servizio, per prendere contatto con la rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di loro appartenenza, per motivi di salute, di transito o per altri motivi consentiti dalle autorita' competenti.
Accordo - art. 12
Articolo 12. Per quanto concerne la navigazione sul Danubio, le clausole del presente accordo saranno applicate tenendo conto del regime giuridico della navigazione danubiana.
Accordo - art. 13
Articolo 13. Le autorita' giudiziarie di ciascuna delle Parti contraenti non potranno esercitare la giurisdizione sulle controversie sorte sulle navi dell'altra Parte contraente, durante la navigazione o nei porti, tra il comandante, gli ufficiali e i membri dell'equipaggio per quanto concerne il servizio a bordo e gli obblighi discendenti dal contratto di arruolamento. Le disposizioni del precedente comma non si applicano nei casi di controversie per violazione alle leggi di ordine pubblico in vigore sul territorio delle Parti contraenti.
Accordo - art. 14
Articolo 14. I rappresentanti appositamente designati dalle competenti autorita' di entrambe le Parti contraenti si riuniranno in commissione mista, a richiesta di una delle Parti contraenti, preferibilmente una volta l'anno, al fine di risolvere tutte le eventuali difficolta' che potranno sorgere per l'applicazione del presente accordo, come pure per le opportune consultazioni riguardanti i principali problemi d'interesse reciproco, nel campo della navigazione marittima.
Accordo - art. 15
Articolo 15. Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo sara' risolta mediante negoziati diretti tra le autorita' competenti delle due Parti contraenti. Qualora le controversie non potessero essere risolte soddisfacentemente si cerchera' una soluzione per via diplomatica.
Accordo - art. 16
Articolo 16. Il presente accordo sara' sottoposto a ratifica, conformemente alle disposizioni legislative di ciascuna delle due Parti contraenti, e lo scambio degli strumenti di ratifica avverra' nel piu' breve tempo possibile. Esso entrera' in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e restera' in vigore fino a sei mesi dalla data in cui una delle Parti contraenti ne avra' notificata la denuncia per iscritto all'altra Parte contraente. FATTO a Roma, il 22 maggio 1973, in doppio originale, in lingua italiana e romena, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica socialista di Romania MACOVESCU Per il Governo della Repubblica italiana MEDICI Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR
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