DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1975, n. 301
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, sulla istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521, per l'approvazione del regolamento di attuazione della Cassa predetta;
Vista la legge 11 novembre 1971, n. 1046, ed in particolare l'art. 4 della medesima;
Sentito il comitato nazionale dei delegati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Titolo I DEGLI ISCRITTI
Art. 1
Iscritti
L'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti e' obbligatoria per tutti gli ingegneri ed architetti iscritti nei rispettivi albi professionali nei cui confronti non sussista, per legge, divieto di esercitare la libera professione e che non siano iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque di altra attivita' esercitata.
Art. 2
Modalita' dell'iscrizione
L'iscrizione alla Cassa decorre dalla data di iscrizione all'albo. Gli ordini degli ingegneri e gli ordini degli architetti debbono, contestualmente alla comunicazione alla pro cura della Repubblica, notificare alla Cassa i nominativi dei nuovi iscritti, dei cancellati e dei deceduti. Gli ingegneri ed architetti, che sono tenuti ad iscriversi, debbono farne denuncia alla Cassa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla notizia dell'avvenuta iscrizione nei rispettivi albi professionali, dichiarando di non essere soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria. Apposita denuncia deve essere inoltrata anche di quei professionisti che non sono tenuti all'iscrizione producendo un certificato dell'ente assicuratore o dell'amministrazione presso la quale prestano la loro attivita'. Trascorso il termine di cui al terzo comma del presente articolo, l'iscrizione nei ruoli e' effettuata d'ufficio. Ai nuovi iscritti ne e' data comunicazione individuale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno Coloro che si ritengono indebitamente iscritti possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della notifica della avvenuta iscrizione, presentare ricorso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, affinche' la giunta esecutiva possa pronunciarsi su di esso. In pendenza del ricorso, il versamento dei contributi e' sospeso. Contro il deliberato della giunta esecutiva e' ammesso ricorso nei modi e nei termini di cui all'art. 16 della legge 4 marzo 1958, n. 179, al consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione della giunta esecutiva. La Cassa, entro il 31 marzo di ciascun anno, forma i ruoli degli iscritti curandone la pubblicazione per quindici giorni presso le sedi dei comuni di residenza e degli ordini professionali. Coloro che si ritengono indebitamente inclusi nei detti ruoli possono inoltrare ricorso alla giunta esecutiva nei termini e secondo le modalita' prescritte dal settimo comma del presente articolo. Analogo ricorso, senza termine di decadenza, possono produrre colore che si ritengono indebitamente esclusi. L'iscritto che perda il diritto all'iscrizione deve darne comunicazione alla Cassa, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla perdita del diritto stesso. Esso viene cancellato dai ruoli dal giorno in cui si e' verificato l'evento ed e' tenuto al pagamento del contributo fino a tale data, restando salvo il diritto al pensionamento per vecchiaia, invalidita' e morte qualora possa far valere il minimo di anzianita' contributiva, di cui al successivo art. 7. Coloro che perdono il diritto d'iscrizione a causa di attivita' didattica saltuaria e di limitato periodo possono, a chiusura dell'anno scolastico, denunciare in un'unica volta i periodi in cui l'iscrizione alla Cassa e' obbligatoria e quelli in cui la stessa e' esclusa nell'anno medesimo. Essi dovranno percio' continuare i versamenti trimestrali. Eventuali contributi versati in piu' potranno valere per l'anno successivo od essere rimborsati a domanda degli interessati. La cancellazione e la reiscrizione negli albi professionali comportano analoghe cancellazioni e reiscrizioni nei ruoli della Cassa. I periodi di iscrizione alla Cassa sono cumulabili agli effetti della determinazione dell'anzianita' contributiva.
Titolo II DEI CONTRIBUTI
Art. 3
Contributo individuale
Ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, la misura del contributo individuale viene determinata ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 4
Modalita' dei versamenti
Il versamento del contributo individuale e' effettuato dagli iscritti in quattro rate uguali, scadenti il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre di ciascun anno, mediante accreditamento a mezzo conto corrente postale, oppure direttamente ad una o piu' aziende di credito, di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o casse di risparmio, designate dalla Cassa, tra quelle indicate all'art. 22, lettera b), della legge istitutiva. Coloro, che non effettuano il versamento diretto della prima o delle successive rate, sono iscritti nei ruoli ordinari ed il contributo annuale o quello residuo e' riscosso a mezzo delle esattorie comunali con le forme e la procedura stabilite per la riscossione delle imposte. Le esattorie verseranno alla Cassa gli importi iscritti nei ruoli per il tramite delle ricevitorie provinciali, con l'obbligo del non riscosso come riscosso. Il contributo riscosso a mezzo delle esattorie e' gravato degli interessi legali.
Art. 5
Contributi indiretti
Le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni che, in base a leggi, decreti e regolamenti, sono competenti a rilasciare sotto qualsiasi forma direttamente o a mezzo di enti autorizzati o delegati, atti di approvazione, autorizzazione, concessione, collaudo, registrazione in pubblici registri o altri analoghi atti amministrativi relativi a progetti ed elaborati tecnici redatti da ingegneri o architetti o che secondo le norme vigenti sono di competenza di ingegneri o architetti, concernenti costruzioni, impianti o qualsiasi altra opera, sono tenute a subordinare il rilascio degli atti amministrativi di cui sopra alla prova dell'avvenuto pagamento alla Cassa del contributo previsto dall'art. 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046. La documentazione dei versamenti effettuati in favore della Cassa e' allegata ai fascicoli d'ufficio delle amministrazioni concedenti e gli estremi delle ricevute debbono essere annotati sui predetti atti amministrativi. Qualora le costruzioni, gli impianti o qualsiasi altra opera siano progettate per conto di pubbliche amministrazioni, il contributo e' dovuto all'atto dell'approvazione da parte dei competenti organi amministrativi cui sono demandati i controlli sugli atti delle pubbliche amministrazioni. Gli organi di cui sopra sono tenuti a subordinare le autorizzazioni o approvazioni previste alla prova dell'avvenuto versamento del contributo. Se per una stessa opera sono richiesti molteplici atti amministrativi il contributo e' dovuto per una sola volta ed e' corrisposto al momento del perfezionamento della pratica. Sull'ultimo documento sono annotate gli estremi del versamento effettuato. Se successivamente agli atti amministrativi originari e' richiesta una variante che comporti un aumento de costo dell'opera, il contributo e' dovuto anche sulla differenza, sempre con le medesime modalita'. Tra le concessioni di cui al primo comma del presente articolo si intendono comprese quelle indicate nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, sempreche' richiedano un elaborato tecnico di competenza di ingegnere o architetto o comunque redatto da ingegneri o architetti. Il versamento del contributo deve essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente presso una o piu' aziende di credito, designate dalla Cassa, tra quelle indicate all'art. 22, lettera b), della legge istitutiva. Il certificato di allibramento destinato alla Cassa deve recare la causale del versamento e, piu' precisa mente, il nome o la ragione sociale di chi e' tenuto a versamento ed il nome del progettista o del direttore dei lavori, ubicazione, consistenza e costo dell'opera indicazione dell'autorita' che dovra' concedere l'approvazione. Nell'ipotesi di cui al quarto comma, punto a), del l'art. 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, i datori di lavoro dovranno rilasciare apposita dichiarazione liberatoria nella quale risulti anche l'istituto previdenziale presso il quale e' assicurato il proprio dipendente nonche' la data dell'inizio del rapporto assicurativo ed il numero della relativa posizione assicurativa. Detta dichiarazione dovra' essere redatta in duplice copia di cui una da inviarsi alla Cassa e l'altra da allegarsi al fascicolo di ufficio dell'amministrazione competente al rilascio dell'atto amministrativo. Nel caso che il contributo dovuto alla Cassa sia versato in ritardo rispetto ai termini previsti dal presente articolo, sull'ammontare relativo sono dovuti gli interessi leali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 6
Determinazione del valore dell'opera
Il pubblico ufficiale, cui e' demandato di determinare il costo dell'opera, della costruzione o dell'impianto, quando per il rilascio degli atti amministrativi indicati nell'articolo precedente tale determinazione non e' richiesta, provvede tenendo presenti i costi di opere similari o, in mancanza, avvalendosi delle tabelle di valutazione emesse periodicamente dalla Cassa sulla base delle quotazioni correnti di mercato. Al momento del rilascio della licenza di abitabilita' o di uso, qualora il costo dell'opera risulti maggiore rispetto a quanto dichiarato al momento del rilascio dell'atto amministrativo di cui al primo comma del precedente art. 5, e' dovuta la differenza del contributo sulle opere ed il versamento effettuato dovra' risultare secondo le modalita' di cui al quinto comma del predetto art. 5.
Titolo III DELLE PRESTAZIONI
Art. 7
Pensione di vecchiaia
Il diritto alla pensione di vecchiaia si matura al primo giorno del mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno di eta' purche' l'iscritto possa far valere venti anni di anzianita' contributiva. Ove manchi questo ultimo requisito il diritto medesimo si acquista al momento del compimento del periodo minimo di anzianita' contributiva. Gli iscritti alla Cassa in data anteriore al presente regolamento conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianita' minima di quindici anni.
Art. 8
Misura della pensione di vecchiaia
La pensione base di vecchiaia e' fissata in L. 1.300.000 annue in corrispondenza al minimo di venti anni di contribuzione ed e' aumentata del 5 per cento di tale importo per ogni anno di contribuzione oltre il ventesimo. ((La pensione di vecchiaia liquidata secondo le disposizioni di cui al comma precedente e' aumentata del 2 per cento dello ammontare minimo della pensione base di cui al primo comma del presente articolo, per ogni anno intero di contribuzione successivo al pensionamento; detto aumento sara' liquidato all'atto della cancellazione dai ruoli della Cassa oppure ogni tre anni. La liquidazione sara' fatta dalla giunta, d'ufficio, entro novanta giorni dalla cancellazione dai ruoli oppure dal compimento del triennio; decorso tale termine la Cassa sara' tenuta al pagamento degli interessi legali sugli arretrati)). Ai fini del versamento dei contributi, per anzianita' superiori alle minime indicate all'art. 7, le frazioni di anno inferiori ai centottanta giorni non vengono considerate, mentre le frazioni di anno uguali o superiori ai centottanta giorni vengono computate per un anno intero. Tale arrotondamento e' applicabile soltanto ai periodi di iscrizione obbligatoria. L'importo annuo delle pensioni erogate dalla Cassa e' ripartito in tredici mensilita'.
Art. 8-bis
((Art. 8-bis A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' concesso un supplemento di pensione, pari a L. 390.000 annue, suddiviso per tredici mensilita', in favore dei titolari di pensione che non fruiscono di altra forma di previdenza obbligatoria maturata in conseguenza di versamenti contributivi effettuati in concomitanza con l'iscrizione alla Cassa. Il suddetto supplemento e' utile ai fini della reversibilita' nei confronti dei superstiti di cui al successivo art. 13 ivi compresi i superstiti gia' titolari di pensione a carico della Cassa))
Art. 9
Pensione di invalidita'
L'iscritto colpito da invalidita' che gli vieti in modo assoluto e permanente l'esercizio dell'attivita' professionale ha diritto alla pensione prevista all'art. 8 purche', al verificarsi dell'invalidita', possa far valere almeno due anni di anzianita' contributiva. Qualora l'invalidita' sia conseguente ad infortunio, il diritto alla pensione si consegue purche', al verificarsi dell'evento, sia stata versata almeno una rata contributiva. ((Coloro che si iscrivono o reiscrivono alla Cassa dopo il cinquantesimo anno di eta' sono ammessi alla pensione prevista dal primo comma solo se, al verificarsi dell'invalidita', possano far valere almeno cinque anni di anzianita' contributiva, ovvero due anni, qualora l'invalidita' sia conseguente ad infortunio; tali limiti sono elevati rispettivamente a dieci e cinque anni qualora l'iscrizione o reiscrizione alla Cassa avvenga dopo il sessantesimo anno di eta')). Ai fini della determinazione della pensione di invalidita' l'anzianita' contributiva inferiore ai minimi previsti all'art. 7 e' considerata pari ai minimi stessi.
Art. 10
Accertamento dello stato di invalidita'
L'accertamento dello stato di invalidita' e' effettuato dalla Cassa entro novanta giorni dalla denuncia dell'iscritto. In caso di contestazione l'accertamento dello stato di invalidita' e' deferito ad un collegio composto di tre medici iscritti nell'albo professionale competente nel territorio ove risiede l'iscritto, dei quali due sono designati dalle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale del luogo ove l'iscritto risiede. Qualora a richiesta dell'iscritto si proceda alla costituzione del collegio medico che non dia luogo a riconoscimento dell'invalidita', le relative spese sono a carico del richiedente. L'accertamento del collegio medico e' definitivo. Revisioni delle condizioni fisiche del pensionato possono essere disposte dalla Cassa allo scadere del terzo, sesto e decimo anno dalla data della prima liquidazione della pensione. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che si rifiuti di sottoporsi alla revisione suddetta.
Art. 11
Pensione integrativa
I trattamenti pensionistici integrativi, in godimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento ivi compresi quelli previsti dal secondo comma dell'art. 6 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, sono corrisposti, a partire dal 1 gennaio 1974, nella misura corrispondente alla differenza fra la pensione calcolate a termine degli articoli precedenti e quella per altro titolo percepita. In ogni caso il trattamento previdenziale non puo' essere inferiore all'importo che si ottiene moltiplicando la pensione calcolata a termine degli articoli precedenti per il rapporto m + 0,25 n, ----------- m + n dove m rappresenta il numero degli anni a contributo intero ed n il numero degli anni a contributo ridotto Quando i due coefficienti m e n non sono interi la somma m + n e' arrotondata per eccesso o per difetto secondo quanto previsto al secondo comma del l'art. 8. L'anzianita' complessiva cosi' ottenuta e' poi sud divisa tra periodo a contributo intero e periodo a contributo ridotto, venendo arrotondato quello dei due periodi che presenta la frazione di anno maggiore o, parita' di frazione di anno, quello che presenta il numero di anni maggiore. Ove i due periodi siano uguali il rapporto precedente si porra' uguale a 5/8. Per ciascun valore di m risultante dalle approssimazioni di cui al comma precedente, il coefficiente di riduzione di cui al secondo comma non puo' superare il valore m + 5, ---- 20 Nei confronti di coloro che sono ammessi al godimento di altro trattamento di previdenza dopo il 65° anno di eta' la pensione integrativa e' calcolata in basi al rapporto previsto al precedente secondo comma anche nel periodo tra il 65° anno di eta' e la data di entrata in godimento dell'altro trattamento previdenziale.
Art. 12
Reversibilita'
Le pensioni di invalidita', vecchiaia e integrative sono reversibili in favore dei superstiti indicati nell'art. 13 secondo le modalita' e le aliquote previste nel successivo art. 14.
Art. 13
Caso di morte
In caso di morte dell'iscritto che abbia almeno due anni di anzianita' contributiva, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali e riconosciuti, legittimati, adottati o affiliati o, in mancanza, i genitori che a termine di legge siano a completo carico, conseguono il diritto alle aliquote, previste nel seguente art. 14, della pensione che sarebbe spettata all'iscritto, se colpito da invalidita' totale. Qualora la morte sia conseguente ad infortunio, il diritto alla pensione si consegue purche' l'iscritto, al verificarsi dell'evento, abbia versato almeno una rata di contribuzione. ((I superstiti di coloro che si iscrivono o reiscrivono alla Cassa dopo il cinquantesimo anno di eta' hanno diritto alla pensione prevista dal primo comma solo se l'iscritto, al verificarsi dell'evento, aveva maturato cinque anni di anzianita' contributiva, ovvero due anni, qualora la morte sia conseguente ad infortunio; detti limiti sono elevati rispettivamente a dieci ed a cinque anni per i superstiti di coloro che si iscrivono o reiscrivono alla Cassa dopo il sessantesimo anno di eta')).
Art. 14
Pensione ai superstiti
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