LEGGE 2 luglio 1975, n. 303

Type Legge
Publication 1975-07-02
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico In attuazione a quanto stabilito all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento delle Comunità economiche europee del 25 marzo 1969, n. 543/69, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, ai membri dell'equipaggio, addetto ai trasporti di merci e di viaggiatori, per i quali la durata del riposo giornaliero abbia subito una riduzione, in relazione all'applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo 11, spetta un riposo compensativo. Tale riposo, di durata uguale a quello del riposo ridotto, deve essere goduto entro e non oltre la terza settimana successiva a quella in cui si è verificata la deroga. È consentito il cumulo dei riposi compensativi e del riposo giornaliero. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 luglio 1975 LEONE MORO - TOROS - MARTINELLI - BUCALOSSI Visto, il Guardasigilli: REALE

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.