LEGGE 8 luglio 1975, n. 306
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende, agricole singole e associate, il prezzo di vendita del latte alla produzione di provenienza bovina, di ogni altra specie animale, a qualsiasi uso destinato è determinato secondo i criteri previsti dalla presente legge, nel rispetto e in armonia con le norme comunitarie e la programmazione nazionale e regionale.
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