LEGGE 9 luglio 1975, n. 307
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito in legge con legge 16 marzo 1956, n. 108, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente: "Salvo le disposizioni di cui al successivo articolo 15, i vini aromatizzati possono essere conservati fuori dello stabilimento di produzione o di imbottigliamento e circolare soltanto se confezionati in bottiglie di capacità: 1) di due litri; 2) di un litro; 3) di tre quarti di litro; 4) di mezzo litro; 5) non superiore a un decilitro. Ferma restando la tolleranza del 2,5 per cento di cui al secondo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per le bottiglie della capacità di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente comma, per la bottiglia di cui al successivo punto 5) è consentita una tolleranza del 6 per cento in più o in meno".
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