LEGGE 22 luglio 1975, n. 321
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico L'articolo 31 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente: "Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a 1 miliardo di lire nonchè le perizie di varianti e suppletive d'importo superiore a 500 milioni di lire vengono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvede a mezzo di una sua speciale delegazione. I progetti esecutivi d'importo non superiore a 1 miliardo di lire nonchè le perizie di varianti e suppletive d'importo non superiore a 500 milioni di lire sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno senza il predetto parere, che può essere richiesto anche per i progetti inferiori a detti importi, quando la Cassa stessa lo ritenga opportuno in relazione alla natura e complessità dei progetti medesimi". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 luglio 1975 LEONE MORO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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