LEGGE 26 maggio 1975, n. 327
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli incarichi di insegnamento negli istituti italiani di cultura e nelle scuole italiane all'estero di cui a1 testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, compresi i corsi, scuole e classi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, sono conferiti, quando non sia possibile ed opportuno destinare ai posti di insegnamento personale di ruolo ai sensi del succitato testo unico del 1940 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni della presente legge. Detti incarichi sono attribuiti per posti di insegnamento che comportano un orario settimanale d'insegnamento 36 ore per le scuole materne, di 24 ore per le istituzioni di istruzione primaria e, per quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, per un numero di ore settimanali da fissarsi a cura dell'autorità scolastica competente per territorio. Non possono, comunque, essere conferiti incarichi che comportano un orario settimanale di insegnamento inferiore ad un terzo di quello suindicato per le istituzioni di istruzione secondaria e per quelle di cui alla legge n. 153 a livello secondario, e alla metà per quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, a livello elementare. Gli incarichi conferiti ai sensi del precedente primo comma comportano l'integrale osservanza dell'orario e di ogni altro obbligo di servizio stabilito per il corrispondente personale di ruolo destinato alle istituzioni previste dal citato primo comma, compreso lo svolgimento di attività integrative delle prestazioni didattiche.
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