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LEGGE 22 luglio 1975, n. 328

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per gli scopi di cui al titolo II della legge 28 luglio 1967, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1975 è iscritto lo stanziamento di lire 50 miliardi. Tale stanziamento è ripartito tra le Università e le singole istituzioni universitarie con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.