La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per gli scopi di cui al titolo II della legge 28 luglio 1967, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1975 è iscritto lo stanziamento di lire 50 miliardi. Tale stanziamento è ripartito tra le Università e le singole istituzioni universitarie con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.