LEGGE 25 luglio 1975, n. 359

Type Legge
Publication 1975-07-25
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Nel territorio alluvionato del comune di Fondachelli Fantina ai concessionari di beni demaniali, che abbiano eseguito costruzioni per uso di civile abitazione, manufatti di qualsiasi genere o bonifiche di considerevole entità, anche in violazione delle limitazioni contenute nel provvedimento di concessione, è consentito l'acquisto dei beni oggetto della concessione stessa, dietro pagamento del solo valore del suolo occupato senza tenere conto degli incrementi migliorativi eseguiti a loro cura e spese, previo accertamento dell'ufficio tecnico erariale. Tale facoltà è estesa anche ai concessionari che abbiano costruito manufatti di qualsiasi genere o eseguito migliorie da oltre cinque anni, nei casi in cui i terreni occupati risultino delineati e protetti da muri di contenimento o da argini idonei a tutelare la consistenza superficiaria da eventuali frane e smottamenti. Le norme di cui sopra si applicano anche alle procedure di sdemanializzazione in corso per le quali si sia già proceduto, da parte della pubblica amministrazione, all'assunzione in consistenza dei fabbricati costruiti in terreni demaniali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 luglio 1975 LEONE MORO - VISENTINI Visto, il Guardasigilli: REALE

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