LEGGE 25 luglio 1975, n. 360
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 marzo 1968, n. 294, prorogate con l'articolo 30 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono ulteriormente prorogate per il triennio 1974-1976. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 luglio 1975 LEONE MORO - TOROS Visto, il Guardasigilli: REALE
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