LEGGE 26 luglio 1975, n. 375
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dall'esercizio finanziario 1975, il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante è elevato a lire 300 milioni.
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