La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI), istituito con decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 220, è soppresso. Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il tesoro ai sensi e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto disposto dai successivi articoli.