La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico La normativa di cui all'articolo 5 della legge 6 giugno 1973, n. 313, si applica anche ai dipendenti da ditte ed ai soci e dipendenti delle cooperative assuntrici o comunque fornitrici di servizi di manodopera di scritturazione a mano ed a macchina e di lavoro impiegatizio di natura tecnica presso enti e stabilimenti della Difesa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 luglio 1975 LEONE MORO - FORLANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE