LEGGE 2 agosto 1975, n. 393
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La localizzazione, l'autorizzazione e il nulla osta alla costruzione delle centrali elettronucleari dell'ENEL sono disciplinate dagli articoli seguenti, fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Bolzano e di Trento.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.