LEGGE 5 luglio 1975, n. 395
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 67 dell'accordo stesso.
Art. 3
E' autorizzata la spesa derivante dalla partecipazione italiana all'accordo di cui all'articolo 1. Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.
Art. 4
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1975, valutato in lire 35 milioni, si provvede quanto a L. 17.500.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a L. 17.500.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1975. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
LEONE MORO - RUMOR - VISENTINI - COLOMBO - DONAT-CATTIN - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Accord
ACCORD INTERNATIONAL DE 1972 SUR LE CACAO Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE Nota bene. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo. ACCORDO INTERNAZIONALE SUL CACAO, 1972 ARTICOLO 1. Obiettivi Gli obiettivi del presente Accordo tengono conto delle raccomandazioni enunciate nell'Atto finale della prima sessione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, e sono i seguenti: a) attenuare le gravi difficolta' economiche che persisterebbero se l'equilibrio tra la produzione e il consumo del cacao non potesse essere assicurato unicamente dal normale giuoco delle forze del mercato cosi' rapidamente come lo richiedono le circostanze; b) impedire le eccessive fluttuazioni del prezzo del cacao che a lungo termine nuocciono agli interessi e dei produttori e dei consumatori; c) aiutare, con le disposizioni volute a mantenere e ad accrescere i guadagni che i paesi produttori traggono dall'esportazione del cacao, contribuendo cosi' a fornire a detti paesi delle risorse in vista di uno sviluppo economico e sociale accelerato, pur tenendo conto degli interessi dei consumatori nei paesi importatori; d) assicurare un sufficiente approvvigionamento a prezzi ragionevoli ed equi per i produttori e per i consumatori; e) facilitare l'aumento del consumo e, ove occorra e per quanto possibile, una regolazione della produzione cosi' da assicurare un equilibrio a lungo termine tra l'offerta e la domanda.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2. Definizioni Ai fini del presente Accordo: a) Per cacao, bisogna intendere i semi di cacao e i prodotti derivati dal cacao; b) per prodotti derivati dal cacao, bisogna intendere i prodotti fabbricati esclusivamente con i semi di cacao, quali la pasta di cacao, il burro di cacao, la polvere di cacao senza aggiunta di zucchero, la pasta priva di burro e le mandorle scorticate, nonche' tutti gli altri prodotti che il Consiglio puo' indicare all'occorrenza; c) per cacao fine ("fine " o "flavour "), bisogna intendere il cacao prodotto nei paesi figuranti all'allegato C, nei limiti in esso indicati; d) per tonnellata, bisogna intendere la tonnellata metrica di 1000 chilogrammi, o di 2204,6 libbre "avoirdupois", e, per libbra, bisogna intendere la libbra "avoirdupois", cioe' di 453,597 grammi; e) l'espressione campagna di raccolta indica il periodo di dodici mesi che va dal 1° ottobre al 30 settembre incluso; f) l'espressione anno di contingentamento indica il periodo di dodici mesi che va dal 1° ottobre al 30 settembre incluso; g) l'espressione contingente di base indica il contingente di cui all'articolo 30; h) l'espressione contingente annuo di esportazione indica il contingente di ogni membro esportatore, determinato in conformita' dell'articolo 31; i) l'espressione contingente di esportazione in vigore indica il contingente di ogni membro esportatore, in un dato momento, determinato in conformita' dell'articolo 31, o adottato conformemente all'articolo 34, o ridotto conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 35, o modificato mediante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 36; j) l'espressione esportazione di cacao indica tutto il cacao che lascia il territorio doganale di un paese qualsiasi, e l'espressione importazione di cacao indica tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un paese qualsiasi, restando inteso che ai fini di tali definizioni il territorio doganale, nel caso di un membro che disponga di piu' di un territorio doganale, e' ritenuto comprendente l'insieme dei territori doganali di tale membro; k) il termine Organizzazione indica l'Organizzazione internazionale del cacao istituita in base all'articolo 5; l) il termine Consiglio indica il Consiglio internazionale del cacao di cui all'articolo 6; m) il termine membro indica una Parte contraente del presente Accordo, ivi compresa una Parte contraente di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3, o un territorio o un gruppo di territori per i quali e' stata fatta una notifica in conformita' del paragrafo 2 dell'articolo 70, od una organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4; n) l'espressione paese esportatore o membro esportatore indica rispettivamente un paese o un membro le cui esportazioni di cacao convertite in equivalente di semi di cacao superino le importazioni; o) l'espressione paese importatore o membro importatore indica rispettivamente un paese o un membro le cui importazioni di cacao convertite in equivalente di semi di cacao superino le esportazioni; p) l'espressione paese produttore o membro produttore indica rispettivamente un paese o un membro che produce cacao in quantitativi rilevanti dal punto di vista commerciale; q) per maggioranza ripartita semplice, bisogna intendere la maggioranza dei suffragi espressi dai membri esportatori e la maggioranza dei suffragi espressi dai membri importatori, computati separatamente; r) un voto speciale indica i due terzi dei suffragi espressi dai membri esportatori e i due terzi dei suffragi espressi dai membri importatori, computati separatamente, a condizione che il numero dei suffragi cosi' espressi rappresenti la meta' dei membri presenti e votanti; s) per entrata in vigore, bisogna intendere, salvo diversa precisazione, la data in cui il presente Accordo entra in vigore sia a titolo provvisorio che definitivo.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3. Membri dell'Organizzazione 1. Ogni Parte contraente costituisce un solo membro dell'Organizzazione, subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2. 2. Se una Parte contraente, ivi compresi i territori di cui essa assicura attualmente e definitivamente le relazioni internazionali e ai quali il presente Accordo sia reso applicabile in virtu' del paragrafo 1 dell'articolo 70, si compone di uno o piu' elementi che, presi separatamente, costituirebbero un membro esportatore, e di uno o piu' elementi che, presi separatamente, costituirebbero un membro importatore, la Parte contraente dei detti territori possono essere membri congiuntamente o, se la Parte contraente ha fatto una notifica a tale scopo in base al paragrafo 2 dell'articolo 70, i territori che, presi separatamente costituirebbero un membro esportatore, possono allora divenire membri a titolo individuale sia isolatamente, che insieme o in gruppi, ed i territori che, presi separatamente, costituirebbero un membro esportatore possono divenire membri a titolo individuale, sia isolatamente che tutti insieme, o in gruppi.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4. Partecipazione di organizzazioni intergovernative 1. Nel presente Accordo, ogni menzione di un " Governo invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao, 1972 " vale per ogni organizzazione intergovernativa che abbia delle responsabilita' per quanto attiene alla negoziazione, alla conclusione e all'applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi su dei prodotti di base. Di conseguenza, ogni menzione, nel presente Accordo, relativa alla firma o al deposito di strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, o relativa ad una notifica, o all'indicazione dell'intenzione di applicare l'Accordo a titolo provvisorio, o relativa ad un'adesione da parte di un Governo, vale nel caso di tali organizzazioni intergovernative, anche per la firma, per il deposito di strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, per una notifica, per l'indicazione dell'intenzione di applicare l'Accordo a titolo provvisorio, o per l'adesione da parte di dette organizzazioni intergovernative. 2. Le suddette organizzazioni intergovernative non dispongono di voti, ma, nel caso di voto su questioni rientranti nella loro competenza, sono autorizzate a disporre dei voti dei loro Stati membri, che esprimono in blocco. In tal caso, gli Stati membri delle organizzazioni intergovernative in questione non sono autorizzati ad esercitare individualmente i loro diritti di voto. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 15 non sono applicabili alle dette organizzazioni intergovernative: tuttavia, tali organizzazioni possono partecipare alle discussioni del Comitato esecutivo sulle questioni rientranti nella loro competenza. In caso di voto su questioni rientranti nella loro competenza, i voti di cui sono autorizzati a disporre gli Stati membri in seno al Comitato esecutivo sono utilizzati in blocco da uno qualsiasi di tali Stati membri.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5. Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao 1. Viene istituita un'Organizzazione internazionale del cacao incaricata di assicurare l'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo nonche' di controllarne l'applicazione. 2. L'Organizzazione esercita le proprie funzioni per il tramite: a) del Consiglio internazionale del cacao e del Comitato esecutivo; b) del direttore esecutivo e del personale. 3. Il Consiglio decidera' nel corso della sua prima sessione circa il luogo della sede dell'Organizzazione.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6. Composizione del Consiglio internazionale del cacao 1. L'autorita' suprema dell'Organizzazione e' il Consiglio internazionale del cacao, che e' composto da tutti i membri dell'Organizzazione. 2. Ogni membro e' rappresentato al Consiglio da un rappresentante e, ove lo desideri, da uno o piu' membri supplenti. Ogni membro puo' inoltre aggiungere al proprio rappresentante o ai suoi supplenti uno o piu' consiglieri.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7. Poteri e funzioni del Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e assolve o cura l'adempimento di tutte le funzioni necessarie all'esecuzione delle disposizioni espresse dal presente Accordo. 2. Il Consiglio adotta, con voto speciale, i regolamenti necessari all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo e compatibili con queste, in particolare il regolamento interno del Consiglio e dei suoi comitati, il regolamento finanziario e il regolamento del personale dell'Organizzazione, nonche' le norme relative al funzionamento e alla gestione dello stock regolatore. Il Consiglio puo' prevedere, nel proprio regolamento interno, una procedura che gli permetta di prendere, senza riunirsi, delle decisioni su determinate questioni. 3. Il Consiglio tiene aggiornata la documentazione di cui necessita per adempiere le funzioni conferitegli dal presente Accordo nonche' ogni altra documentazione che ritenga appropriata. 4. Il Consiglio pubblica un rapporto annuo. Tale rapporto comporta l'esame annuo di cui all'articolo 58. Il Consiglio pubblica anche tutte le altre informazioni che ritiene opportune.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8. Presidente e Vice Presidente del Consiglio 1. Il Consiglio elegge ogni anno di contingentamento un Presidente e un Vice Presidente, che non sono remunerati dall'Organizzazione. 2. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti, l'uno fra le delegazioni dei membri esportatori, l'altro fra quelle dei membri importatori. Tale ripartizione si alterna ogni anno di contingentamento. 3. In caso di assenza temporanea e simultanea del Presidente e del Vice Presidente, o in caso di assenza permanente di uno o dell'altro o di entrambi, il Consiglio puo' eleggere fra le delegazioni, secondo lo stesso criterio, nuovi titolari di tali funzioni, temporanei e permanenti a seconda del caso. 4. Ne' il Presidente ne' alcun altro membro dell'Ufficio che presieda una riunione del Consiglio puo' prender parte alle votazioni. Il suo supplente puo' esercitare i diritti di voto del membro che rappresenta.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9. Sessioni del Consiglio 1. Di norma, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'anno di contingentamento. 2. Oltre alle riunioni che tiene negli altri casi espressamente previsti nel presente Accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria se cosi' decide o se ne e' richiesto: a) da cinque membri; b) da un membro o piu' membri che dispongono almeno di 200 voti; c) dal Comitato esecutivo. 3. Le sessioni del Consiglio sono rese note almeno 30 giorni prima, salvo caso di urgenza o quando le disposizioni del presente Accordo esigano un termine diverso. 4. A meno che il Consiglio non decida diversamente con voto speciale, le sessioni si tengono presso la sede dell'Organizzazione. Se, su invito di un membro, il Consiglio si riunisce in luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, tale membro assume gli oneri supplementari che ne derivano.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10. Voti 1. I membri esportatori dispongono, tutti insieme, di 1000 voti e cosi' pure tutti insieme i membri esportatori; tali voti sono ripartiti per ogni categoria di membri, cioe' quella dei membri esportatori e quella dei membri importatori, conformemente ai paragrafi seguenti del presente articolo. 2. I voti dei membri esportatori sono ripartiti nel modo seguente: 100 voti sono ripartiti in misura eguale fra tutti i membri esportatori, con il piu' vicino numero intero di voti per ogni membro; i voti residui sono ripartiti in proporzione ai contingenti di base. 3. I voti dei membri importatori sono ripartiti nel modo seguente: 100 voti sono ripartiti in misura uguale fra tutti i membri importatori, con il piu' vicino numero intero di voti per ogni membro; i voti residui sono ripartiti proporzionalmente alle loro importazioni, calcolate nell'allegato D. 4. Nessun membro detiene piu' di 300 voti. I voti al di sopra di tale cifra che risultino dai calcoli indicati ai paragrafi 2 e 3 sono ridistribuiti fra gli altri membri in base alle disposizioni dei detti paragrafi 2 e 3, a seconda del caso. 5. Quando la partecipazione all'Organizzazione cambia o i diritti di voto di un membro sono sospesi o ristabiliti in applicazione di una disposizione del presente Accordo, il Consiglio procede alla ridistribuzione dei voti conformemente al presente articolo. 6. Non possono esserci frazioni di voti.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11. Procedura di voto del Consiglio 1. Ogni membro dispone, per il voto, del numero di voti, cui ha diritto; non puo' dividere i propri voti. Non e' tuttavia tenuto ad esprimere nello stesso senso dei propri voti quelli che e' autorizzato ad utilizzare in base al paragrafo 2. 2. Mediante notifica scritta indirizzata al Presidente del Consiglio, ogni membro esportatore puo' autorizzare ogni altro membro esportatore, e ogni membro importatore puo' autorizzare ogni altro membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e ad utilizzare i propri voti ad ogni riunione del Consiglio. In tal caso, la limitazione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 10 non e' applicabile. 3. I membri esportatori che producono soltanto del cacao fine ("fine" o "flavour") non prendono parte alle votazioni sulle questioni relative alla determinazione e alla regolazione di contingenti, ne' a quelle attinenti all'amministrazione e al funzionamento dello stock regolatore.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12. Decisioni del Consiglio 1. Il Consiglio prende le sue decisioni e fa le sue raccomandazioni con voto a maggioranza ripartita semplice dei suoi membri, a meno che il presente Accordo non preveda un voto speciale. 2. Nel conteggio dei voti necessari per ogni decisione o raccomandazione del Consiglio, i voti dei membri che si astengono non sono presi in considerazione. 3. La seguente procedura si applica ad ogni decisione che il Consiglio deve, ai sensi del presente Accordo, prendere con voto speciale: a) se la proposta non attiene la maggioranza richiesta a motivo del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori o di uno, due o tre membri importatori, questa viene messa, se il Consiglio cosi' decide con voto a maggioranza ripartita semplice, nuovamente ai voti entro 48 ore; b) se, nel corso di questo secondo scrutinio, la proposta non ottiene ancora la maggioranza richiesta a motivo di un voto negativo di uno o due membri esportatori o di uno o due membri importatori, questa viene messa, se il Consiglio cosi' decide con voto a maggioranza ripartita semplice, nuovamente ai voti entro 24 ore; c) se, nel corso di questo terzo scrutinio, la proposta non ottiene ancora la maggioranza richiesta a motivo di un voto negativo espresso da un membro esportatore o da un membro importatore, essa e' ritenuta adottata; d) se il Consiglio non rimette ai voti la proposta, essa e' ritenuta respinta. 4. I membri si impegnano a considerarsi vincolati da tutte le decisioni che il Consiglio prende in applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13. Cooperazione con altre organizzazioni 1. Il Consiglio adotta tutte le disposizioni del caso per procedere a consultazioni o cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organi, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, e con l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura e le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite nonche' le organizzazioni intergovernative del caso. 2. Il Consiglio, tenuto debito conto del particolare ruolo svolto dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base, tiene al corrente tale organizzazione, in modo adeguato, delle proprie attivita' e dei propri programmi di lavoro. 3. Il Consiglio puo' inoltre adottare tutte le disposizioni del caso per mantenere contatti effettivi con le organizzazioni internazionali dei produttori, dei negozianti e dei fabbricanti di cacao.
Accordo - art. 14
ARTICOLO 14. Ammissione di osservatori 1. Il Consiglio puo' invitare anche chi non sia membro purche' sia pero' membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, o delle sue agenzie specializzate o membro dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, ad assistere ad una qualsiasi delle sue riunioni, in qualita' di osservatore.
Accordo - art. 15
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