LEGGE 30 giugno 1975, n. 396
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata a L'Aja il 28 maggio 1970.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 23 della convenzione medesima.
LEONE MORO - RUMOR - REALE - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Convention
CONVENTION EUROPEENNE SUR LE RAPATRIEMENT DES MINEURS Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE EUROPEA SUL RIMPATRIO DEI MINORI Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente convenzione, Considerando che la loro stretta unione si manifesta, in particolare, in aumento della circolazione delle persone; Considerando che, sebbene tale fatto abbia generalmente benefiche conseguenze, esso solleva nondimeno alcuni problemi, in particolare quando un minore si trova sul territorio di uno Stato contro la volonta' di coloro che sono tenuti a proteggerne gli interessi, o quando la sua presenza sul territorio di uno Stato e' incompatibile, sia con i suoi propri interessi che con quelli di tale Stato; Convinti della necessita' di dover cooperare al fine di permettere il trasferimento obbligatorio di tali minori, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Ai fini della presente convenzione l'espressione: (a) "minore" indica ogni persona che non abbia ancora raggiunto la maggiore eta' in base alla legge applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiedente e che, in base a detta legge, non abbia la capacita' di fissare da sola la propria residenza; (b) "patria potesta'" indica il diritto di fissare la residenza del minore, di cui sono investite persone fisiche o giuridiche in base alla legge o ad una decisione giudiziaria o amministrativa; (c) "rimpatrio" di un minore indica il trasferimento di quest'ultimo, in applicazione della presente convenzione, da uno Stato contraente ad un altro Stato contraente, sia quest'ultimo Stato o meno lo Stato di cui il minore e' cittadino.
Convenzione-art. 2
Articolo 2. (1) La presente convenzione si applica ai minori che si trovano sul territorio di uno Stato contraente e il cui rimpatrio e' richiesto da un altro Stato contraente per una delle seguenti ragioni: (a) la presenza del minore sul territorio dello Stato richiesto e' contraria alla volonta' della persona o delle persone che esercitano nei suoi confronti la patria potesta'; (b) la presenza del minore sul territorio dello Stato richiesto e' incompatibile con una misura di protezione o di rieducazione adottata nei suoi confronti dalle autorita' competenti dello Stato richiedente; (c) la presenza del minore sul territorio dello Stato richiedente e' necessaria e motivo di una procedura intesa ad adottare nei suoi confronti misure protettive o rieducative. (2) La presente conversazione si applica altresi' per il rimpatrio dei minori che si trovano sul territorio di uno Stato contraente allorche' tale Stato reputi la loro presenza contraria ai propri interessi od a quelli degli stessi minori, sempre che la legislazione di detto Stato ne permetta l'allontanamento dal proprio territorio.
Convenzione-art. 3
Articolo 3. Ogni Stato contraente designa un'autorita' centrale incaricata di formulare, emettere e ricevere le domande di rimpatrio. Tale designazione viene notificata al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Convenzione-art. 4
Articolo 4. (1) Ogni domanda intesa ad ottenere il rimpatrio di un minore per uno dei motivi previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, e' indirizzata all'autorita' centrale dello Stato verso il quale viene sollecitato il rimpatrio. (2) Se le autorita' competenti di tale Stato ritengono la domanda ben fondata ed opportuna, l'autorita' centrale di detto Stato inviera' all'autorita' centrale dello Stato di soggiorno del minore una richiesta di rimpatrio.
Convenzione-art. 5
Articolo 5. (1) Nessuna decisione su di una richiesta di rimpatrio dovra' essere presa prima che il minore sia stato sentito personalmente, se le sue facolta' di giudizio lo consentono, da un'autorita' competente dello Stato richiesto. (2) Inoltre, detta autorita' fara' in modo di raccogliere i pareri delle persone interessate a detta decisione, e, in particolare, di coloro che esercitano la patria potesta' o che, sul territorio dello Stato richiesto, hanno di fatto il minore in custodia. Detta consultazione avra' luogo solo nella misura in cui non sia di natura tale da recare pregiudizio agli interessi del minore e motivo dei ritardi che potrebbe causare.
Convenzione-art. 6
Articolo 6. Lo Stato richiesto dara' un seguito favorevole ad ogni richiesta di rimpatrio che sia in conformita' delle norme della presente convenzione e basata sull'articolo 2, paragrafo 1, a meno che non eserciti la facolta' di respingerla in base agli articoli 7 e 8.
Convenzione-art. 7
Articolo 7. La richiesta puo' essere respinta: (a) se il minore ha, in base alla legge applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, la capacita' di fissare da solo la propria residenza o se una tale capacita' deriva dalla legislazione interna dello Stato richiesto; (b) se la richiesta e' basata sull'articolo 2, paragrafo 1 (a) e tende a sottoporre il minore all'autorita' di persone che non esercitino la patria potesta' in base alla legge applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto o che non esercitino la patria potesta' in base alla legislazione interna dello Stato richiesto; (c) se lo Stato richiesto ritiene che lo Stato richiedente non sia competente ad adottare le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1 (b) e (c); (d) se lo Stato richiesto ritiene che il rimpatrio del minore sia contrario al proprio ordine pubblico; (e) se il minore e' cittadino dello Stato richiesto; (f) se si tratta di un minore che sia cittadino di uno Stato non contraente, il cui rimpatrio sarebbe incompatibile con gli impegni esistenti fra tale Stato e lo Stato richiesto.
Convenzione-art. 8
Articolo 8. Lo Stato richiesto puo', inoltre, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, respingere la richiesta: (a) se la persona o le persone che esercitano la patria potesta' o che hanno il minore in custodia si trovano sul territorio dello Stato richiesto o si oppongono al rimpatrio; (b) se il rimpatrio e' ritenuto contrario agli interessi del minore, in particolare ove quest'ultimo abbia vincoli familiari o sociali effettivi in tale Stato o quando il rimpatrio sia incompatibile con una misura di protezione o di rieducazione adottata in detto Stato.
Convenzione-art. 9
Articolo 9. Lo Stato richiesto puo' aggiornare la propria decisione sulla richiesta: (a) se la patria potesta', sulla quale e' basata la richiesta, viene contestata per motivi seri; (b) se ritiene necessario perseguire il minore per un reato o di sottoporlo a sanzione penale restrittiva della liberta'.
Convenzione-art. 10
Articolo 10. Se la richiesta viene accolta, le autorita' competenti dello Stato richiedente e quelle dello Stato richiesto determinano di comune accordo e nel modo piu' sollecito la procedura relativa al rimpatrio.
Convenzione-art. 11
Articolo 11. Lo Stato richiesto puo' adottare le misure provvisorie necessarie per il rimpatrio e, in particolare, porre il minore in un istituto per la protezione della gioventu'. Puo' porre fine in ogni momento a tali misure che vengono a cessare, in ogni caso, allo spirare di un termine di 30 giorni se la richiesta non e' stata accolta. Tali misure provvisorie sono regolate dal diritto interno dello Stato richiesto.
Convenzione-art. 12
Articolo 12. In caso d'urgenza, l'autorita' centrale dello Stato richiedente puo' chiedere che le misure provvisorie di cui all'articolo 11 siano adottate ancor prima del ricevimento da parte dello Stato richiesto, della richiesta di rimpatrio. Tali misure cessano se quest'ultima richiesta non e' stata ricevuta entro dieci giorni.
Convenzione-art. 13
Articolo 13. (1) Quando una persona viene rimpatriata in base alle disposizioni del presente titolo, nessun procedimento puo' venire iniziato o continuato nei suoi con fronti nello Stato richiedente per fatti commessi prima del suo rimpatrio, a meno che lo Stato richiesto non vi consenta espressamente. Tale consenso e' del pari richiesto per l'esecuzione di una condanna penale restrittiva della liberta' o di pena piu' grave, pronunciata nello Stato richiedente prima del rimpatrio. (2) Il consenso di cui al paragrafo 1 e' regolato dalle norme applicabili nello Stato richiesto in materia di estradizione o da ogni altra norma stabilita in tale Stato per l'applicazione del presente articolo. (3) Il consenso non puo' essere rifiutato nel caso in cui lo Stato richiesto sia tenuto ad accordare l'estradizione quando questa venga richiesta.
Convenzione-art. 14
Articolo 14. (1) Nei casi previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, lo Stato di soggiorno puo' chiedere ad un altro Stato contraente di accettare il rimpatrio di detto minore in base alle seguenti disposizioni: (a) quando la persona o le persone che esercitano la patria potesta' si trovano in un altro Stato contraente, la richiesta verra' indirizzata a tale Stato; (b) quando la persona o le persone che esercitano la patria potesta' si trovano in uno Stato non contraente, la richiesta sara' indirizzata allo Stato contraente ove il minore ha la propria abituale residenza; (c) quando non si conosca lo Stato ove si trovano la persona o le persone che esercitano la patria potesta' o quando nessuno eserciti questa, la richiesta dovra' essere indirizzata allo Stato contraente ove il minore risiede abitualmente o, se il rimpatrio verso tale Stato viene rifiutato o non puo' aver luogo, allo Stato contraente di cui il minore e' cittadino. (2) Le disposizioni del paragrafo 1 non riguardano i poteri che gli Stati contraenti potranno esercitare in base alla propria legislazione relativa agli stranieri.
Convenzione-art. 15
Articolo 15. (1) Se lo Stato richiesto accetta di ricevere il minore, le autorita' competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto fisseranno di comune accordo e nel piu' breve termine la procedura relativa al rimpatrio. (2) La richiesta relativa al rimpatrio puo' essere accompagnata da domanda diretta ad ottenere che vengano adottate le misure del caso in relazione alla condotta o alla situazione del minore nello Stato richiedente. Detta richiesta puo' inoltre specificare tutte le altre condizioni alle quali dovra' essere subordinato il rimpatrio.
Convenzione-art. 16
Articolo 16. (1) Ogni richiesta relativa al rimpatrio deve essere formulata per iscritto ed indicare in particolare: (a) l'autorita' centrale che l'ha emanata; (b) l'identita' e la nazionalita' del minore di cui si richiede il rimpatrio nonche', ove occorra, il suo luogo di residenza nello Stato richiesto; (c) i motivi invocati a sostegno della richiesta; (d) occorrendo, l'autorita' o la persona che ha presentato la domanda di rimpatrio e la natura dei suoi rapporti giuridici con il minore. (2) Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la richiesta deve essere accompagnata, ove occorra, dall'originale o da una copia conforme, sia del titolo giustificativo della patria potesta', a meno che tale autorita' non derivi direttamente dalla legge, sia della decisione che ordina l'adozione di una misura protettiva o rieducativa nei confronti del minore, sia dei documenti che comprovino la necessita' della comparizione del minore nel procedimento in corso nello Stato richiedente nonche' lo scopo di tale procedimento. (3) Se lo Stato richiesto ritiene inadeguate le informazioni fornite dallo Stato richiedente e tali da non consentirgli di decidere in merito alla richiesta, richiedera' le ulteriori informazioni che gli saranno necessarie. All'uopo potra' fissare un termine al fine di ottenere tali informazioni.
Convenzione-art. 17
Articolo 17. (1) Salve restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, non e' obbligatoria la traduzione delle richieste e dei documenti allegati. (2) Ogni Stato contraente puo', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, riservarsi la facolta' di pretendere che le richieste e i documenti allegati gli vengano indirizzati, accompagnati, sia da una traduzione nella propria lingua o in una delle sue lingue, sia da una traduzione in una qualsiasi delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella fra tali lingue, che egli indichera'. Gli altri Stati contraenti possono applicare il principio di reciprocita'. (3) Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano quelle relative alla traduzione delle richieste dei documenti allegati contenute negli accordi o nei compromessi in vigore o che possano essere stipulati fra due o piu' Stati contraenti.
Convenzione-art. 18
Articolo 18. Quanto e' trasmesso in applicazione della presente convenzione e' esentato da qualsiasi formalita' di legalizzazione.
Convenzione-art. 19
Articolo 19. (1) Il transito di un minore rimpatriato, in base alla presente convenzione, attraverso il territorio di uno Stato contraente, e' accordato su semplice notifica scritta ed emanata dallo Stato a partire dal quale il rimpatrio deve essere effettuato. (2) Il transito puo' essere rifiutato nel caso in cui: (a) il minore sia oggetto di un procedimento penale nello Stato di transito o se debba subirvi una sanzione penale restrittiva della liberta' o una pena piu' grave; (b) il minore sia cittadino dello Stato di transito. (3) Quando il transito non viene rifiutato, il minore non puo' essere arrestato, ne' detenuto nello Stato di transito per atti commessi prima del suo ingresso in tale Stato. (4) Lo Stato di transito vigilera' perche' il minore non si sottragga al rimpatrio.
Convenzione-art. 20
Articolo 20. Ogni rifiuto di rimpatrio o di transito deve essere motivato.
Convenzione-art. 21
Articolo 21. Le comunicazioni tra le autorita' centrali, relative all'applicazione della presente convenzione possono essere trasmesse per il tramite dell'Organizzazione internazionale di polizia giudiziaria (INTERPOL).
Convenzione-art. 22
Articolo 22. (1) Le spese sostenute in applicazione della presente convenzione sono a carico: (a) dello Stato richiesto, se dette spese sono sostenute sul proprio territorio; (b) dello Stato richiedente, negli altri casi. (2) Le disposizioni di questo articolo non sono di ostacolo al recupero delle spese che gravano sul minore o sulle altre persone che ne sarebbero responsabili.
Convenzione-art. 23
Articolo 23. (1) La presente convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri rappresentati al Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa. Essa sara' ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. (2) La convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione. (3) Essa entrera' in vigore per ogni altro Stato firmatario, che la ratifichera' o l'accettera' successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.
Convenzione-art. 24
Articolo 24. (1) Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni altro Stato non membro del Consiglio ad aderirvi. (2) L'adesione si effettuera' mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' efficacia tre mesi dopo la data del deposito stesso.
Convenzione-art. 25
Articolo 25. Ogni Stato contraente potra', mediante dichiarazione fatta al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, definire, per cio' che lo riguarda, il termine "cittadino" ai sensi della presente convenzione.
Convenzione-art. 26
Articolo 26. (1) Ogni Stato contraente potra', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali la presente convenzione sara' applicata. (2) Ogni Stato contraente potra', all'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, oppure in qualunque altra data successiva estendere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, l'applicazione della presente convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione e delle cui relazioni internazionali detto Stato sia responsabile o per il quale esso sia autorizzato a stipulare. (3) Qualsiasi dichiarazione fatta in base al paragrafo precedente potra', per quel che riguarda ogni territorio citato in essa, essere ritirata alle condizioni previste dall'articolo 29 della presente convenzione.
Convenzione-art. 27
Articolo 27. (1) Salve restando le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, la presente convenzione abroga, per quanto riguarda i territori ai quali viene applicata, le disposizioni dei trattati, convenzioni o accordi bilaterali che regolano, fra Stati contraenti, il rimpatrio dei minori per i motivi previsti dall'articolo 2, nella misura in cui gli Stati contraenti abbiano sempre la facolta' di ricorrere alle possibilita' di rimpatrio previste dalla presente convenzione. (2) La presente convenzione non vieta il rimpatrio o l'estradizione basati sia su convenzioni o accordi internazionali, che sul diritto interno dello Stato in questione. (3) Gli Stati contraenti possono stipulare fra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi a questioni regolate dalla presente convenzione; tuttavia, gli accordi non potranno essere stipulati che allo scopo di completare le disposizioni della presente convenzione o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti. Essi possono, in particolare, prevedere, mediante accordi o compromessi bilaterali o multilaterali, rapporti diretti fra le autorita' locali. (4) Inoltre se due o piu' Stati contraenti hanno stabilito o intendono stabilire i loro rapporti nella base di una legislazione uniforme di un regime particolare, essi avranno la facolta' di regolare i loro rapporti in materia basandosi esclusivamente su tali sistemi, nonostante le disposizioni della presente convenzione. Gli Stati contraenti che dovessero escludere nei loro reciproci rapporti l'applicazione della presente convenzione in base alle disposizioni del presente paragrafo. Invieranno a tale scopo una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Convenzione-art. 28
Articolo 28. Il Consiglio d'Europa avra' cura di informarsi dell'esecuzione della presente convenzione e facilitera' il piu' possibile la sistemazione pacifica di ogni difficolta' che potra' sorgere dalla sua esecuzione.
Convenzione-art. 29
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