LEGGE 23 aprile 1975, n. 398
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Agenzia internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1° luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo, con protocollo, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo 25 dell'accordo stesso.
LEONE MORO - RUMOR - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: REALE
Accord
Accord Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE Nota bene. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo. ACCORDO FRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E L'AGENZIA INTERNAZIONALE DELL'ENERGIA ATOMICA IN ESECUZIONE DELL'ARTICOLO III, PARAGRAFI 1 E 4 DEL TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI Considerando che il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica Federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, qui di seguito denominati "gli Stati", sono firmatari del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, qui di seguito denominato "il Trattato", che e' stato aperto alla firma a Londra, Mosca e Washington il 1 luglio 1968 ed e' entrato in vigore il 5 marzo 1970; Ricordando che in virtu' dell'articolo IV, paragrafo 1 del Trattato nulla del Trattato dovra' essere interpretato nel senso di pregiudicare il diritto inalienabile di tutte le Parti contraenti di sviluppare la ricerca, la produzione e l'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazioni e in conformita' degli articoli I e II del Trattato; Ricordando che in conformita' dell'articolo IV, paragrafo 2 del Trattato tutte le Parti si impegnano a facilitare ed hanno il diritto di partecipare al piu' completo scambio possibile di equipaggiamenti, materiali e informazioni scientifiche e tecniche per gli usi pacifici dell'energia nucleare; Ricordando d'altronde che, conformemente a quanto disposto dallo stesso paragrafo, tutte le Parti che ne hanno la possibilita' coopereranno inoltre nel contribuire da sole e con altri Stati od organizzazioni internazionali, all'ulteriore sviluppo delle applicazioni dell'energia nucleare per scopi pacifici, specialmente nei territori dei Paesi non dotati di armi nucleari, Parti del Trattato; Considerando che l'articolo III, paragrafo 1 del Trattato prevede che ciascuno Stato non militarmente nucleare Parte del Trattato si impegna ad accettare le salvaguardie, quali saranno fissate in un accordo da negoziare e concludere con l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, qui di seguito denominata "l'Agenzia", conformemente allo statuto dell'Agenzia, qui di seguito denominato "lo statuto", e al sistema di salvaguardia dell'Agenzia, al solo fine dell'accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti da detto Stato in base al Trattato, in vista di impedire la distrazione dell'energia nucleare dalle utilizzazioni pacifiche ad armi nucleari o ad altri congegni esplosivi nucleari; Considerando che l'articolo III, paragrafo 4 prevede che gli Stati non militarmente nucleari Parti del Trattato concluderanno accordi con l'Agenzia al fine di far fronte alle disposizioni di detto articolo sia individualmente sia insieme ad altri Stati in conformita' con lo statuto; Considerando che gli Stati sono membri della Comunita' Europea dell'Energia Atomica (EURATOM), qui di seguito denominata "la Comunita'", e hanno trasferito ad Istituzioni comuni alle Comunita' Europee poteri normativi, esecutivi e giurisdizionali che tali Istituzioni esercitano per diritto proprio nei settori di loro competenza e che possono produrre effetti diretti nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri; Considerando che in questo quadro istituzionale, la Comunita' ha fra l'altro il compito di assicurare, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non siano distolte per scopi diversi da quelli originari; che dal momento dell'entrata in vigore del Trattato nei territori degli Stati, la Comunita' dovra' pertanto accertarsi, mediante il controllo istituito dal Trattato EURATOM, che le materie grezze e le materie fissili speciali in tutte le attivita' nucleari pacifiche esercitate nei territori degli Stati non siano distolte verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari; Considerando che questi controlli comprendono in particolare la dichiarazione alla Comunita' delle caratteristiche tecniche fondamentali degli impianti nucleari, la tenuta e la presentazione delle scritture contabili relative alle operazioni, in modo da rendere possibile tenere la contabilita' delle materie nucleari per la Comunita' nel suo complesso, ispezioni da parte di agenti della Comunita', e un sistema di sanzioni; Considerando che la Comunita' ha il compito di stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali relazioni atte a promuovere il progresso nell'impiego dell'energia nucleare, per scopi pacifici e che essa e espressamente abilitata ad assumere impegni particolari in materia di controlli d'intesa con uno Stato terzo oppure un'organizzazione internazionale; Considerando che il sistema internazionale di salvaguardia dell'Agenzia di cui al Trattato comprende in particolare disposizioni per la comunicazione all'Agenzia dei dati di progetto, la tenuta di registri, la presentazione all'Agenzia di rapporti su tutte le materie nucleari soggette alle salvaguardie, ispezioni effettuate da ispettori dell'Agenzia, prescrizioni per l'istituzione e la tenuta di un sistema di contabilita' e di controllo delle materie nucleari da parte di uno Stato e provvedimenti relativi alla verifica della non distrazione di tali materie; Considerando che l'Agenzia, alla luce delle sue responsabilita' statutarie e delle sue relazioni con l'Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha la responsabilita' di dare alla comunita' internazionale ogni affidamento sull'applicazione di efficaci salvaguardie in base al Trattato; Prendendo Atto che gli Stati che erano membri della Comunita' al momento della firma del Trattato hanno reso noto a quest'occasione, che le salvaguardie previste dall'articolo III, paragrafo 1 del Trattato dovevano essere enunciate in un accordo di verifica tra la Comunita', gli Stati e l'Agenzia e definite in modo da non pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati e della Comunita'; Considerando che il Consiglio dei Governatori dell'Agenzia, qui di seguito denominato "il Consiglio", ha approvato una serie completa di disposizioni tipo riguardanti struttura e contenuto degli accordi da concludere tra Agenzia e Stati nel quadro del Trattato, che serviranno di base per negoziare accordi di salvaguardia fra l'Agenzia e gli Stati non dotati di armi nucleari Parti del Trattato; Considerando che, in virtu' dell'articolo III A./5 dello Statuto, l'Agenzia e' abilitata ad applicare salvaguardie, a richiesta delle Parti, a qualsiasi accordo bilaterale o multilaterale, oppure, a richiesta di uno Stato, a qualsiasi attivita' di detto Stato nel campo dell'energia atomica; Considerando che l'Agenzia, la Comunita' e gli Stati desiderano evitare inutili duplicazioni delle attivita' di salvaguardia, l'Agenzia, la Comunita' e gli Stati hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Gli Stati si impegnano, conformemente all'articolo III, paragrafo 1 del Trattato, ad accettare, ai sensi del presente Accordo, salvaguardie su tutte le materie grezze e le materie fissili speciali in tutte le attivita' nucleari pacifiche nei loro territori, sotto la loro giurisdizione o svolte in qualsiasi altro luogo sotto il loro controllo, al fine esclusivo di verificare che dette materie non siano distolte verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari.
Accordo-art. 2
Articolo 2 L'Agenzia avra' il diritto e l'obbligo di assicurare che, ai sensi del presente Accordo salvaguardie siano applicate su tutte le materie grezze e le materie fissili speciali in tutte le attivita' nucleari pacifiche nei territori degli Stati, sotto la loro giurisdizione o svolte in qualsiasi altro luogo sotto il loro controllo, al fine esclusivo di verificare che dette materie non siano distolte verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari.
Accordo-art. 3
Articolo 3 a) La Comunita' si impegna, nell'applicazione delle sue salvaguardie alle materie grezze e alle materie fissili speciali in tutte le attivita' nucleari pacifiche nei territori degli Stati, a cooperare con l'Agenzia, ai sensi del presente Accordo, al fine di accertare che dette materie grezze e materie fissili speciali non siano distolte verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari. b) Nell'accertare che non vi e' stata distrazione di materie nucleari dagli impieghi pacifici ad armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari, l'Agenzia applichera' le sue salvaguardie, ai sensi del presente Accordo, in modo tale da metterla in condizione di verificare i risultati del sistema di salvaguardie della Comunita'. La verifica dell'Agenzia comprendera', fra l'altro, misure e osservazioni indipendenti eseguite dall'Agenzia in conformita' delle procedure specificate nel presente Accordo. Nella sua verifica, l'Agenzia terra' debito conto dell'efficacia del sistema di salvaguardia della Comunita' conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
Accordo-art. 4
Articolo 4 L'Agenzia, la Comunita' e gli Stati coopereranno, ciascuno per la parte che lo riguarda, per agevolare l'applicazione delle salvaguardie previste dal presente Accordo ed eviteranno inutili duplicazioni delle attivita' di salvaguardia.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Le salvaguardie di cui al presente Accordo saranno attuate in modo tale da: a) evitare di intralciare lo sviluppo economico e tecnologico nella Comunita' o la cooperazione internazionale nel settore delle attivita' nucleari pacifiche, compreso lo scambio internazionale di materie nucleari; b) evitare indebite interferenze nelle attivita' nucleari pacifiche nella Comunita', e in particolar modo nell'esercizio degli impianti; c) essere compatibili con la sana gestione richiesta da una sicura ed economica conduzione delle attivita' nucleari.
Accordo-art. 6
Articolo 6 a) L'Agenzia prendera' ogni precauzione per proteggere i segreti commerciali e industriali e le altre informazioni riservate che vengono a sua conoscenza durante l'attuazione del presente Accordo. b) i) L'Agenzia non pubblichera' ne' comunichera' ad alcuno Stato, ne' organizzazione o persona, le informazioni da essa ottenute in relazione con la situazione del presente Accordo, salvo per le informazioni specifiche riguardanti l'attuazione del presente Accordo che potranno essere fornite al Consiglio e a quel personale dell'Agenzia che necessiti di tali conoscenze per svolgere i suoi compiti ufficiali relativi alle salvaguardie, e soltanto nella misura necessaria per dar modo all'Agenzia di assolvere le sue responsabilita' nell'attuazione del presente Accordo. ii) Con decisione del Consiglio, se gli Stati direttamente interessati o la Comunita' vi consentiranno ciascuno per la parte che lo riguarda, potranno essere pubblicate informazioni sintetiche sulle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo.
Accordo-art. 7
Articolo 7 a) Nell'applicazione delle salvaguardie previste dal presente Accordo, si dovra' tenere pienamente conto del progresso tecnologico nel settore delle salvaguardie e ci si dovra' adoperare in tutti i modi per assicurare un rapporto ottimale tra costo ed efficacia e l'applicazione del principio di salvaguardare efficacemente il flusso delle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo con l'uso di strumenti ed altre tecniche in determinati punti strategici nella misura in cui la tecnologia presente o futura lo consenta. b) Al fine di garantire un rapporto ottimale tra costo ed efficacia, si dovra' fare uso ad esempio di mezzi come: i) il contenimento, in modo da determinare le aree di bilancio materie per scopi contabili; ii) tecniche statistiche e campionamenti aleatori per valutare il flusso delle materie nucleari; iii) la concentrazione delle attivita' di verifica in quelle fasi del ciclo di combustibile nucleare in cui sono prodotte, trattate, usate o immagazzinate materie nucleari dalle quali e' possibile produrre senza difficolta' armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari e la riduzione al minimo delle attivita' di verifica relative ad altre materie nucleari, a condizione che cio' non sia d'intralcio all'attuazione del presente Accordo.
Accordo-art. 8
Articolo 8 a) Al fine di garantire l'effettiva applicazione delle salvaguardie previste dal presente Accordo, la Comunita', conformemente alle disposizioni contenute nel presente Accordo, fornira' all'Agenzia informazioni riguardanti le materie nucleari soggette a tali salvaguardie e quelle caratteristiche degli impianti che hanno rilevanza per la salvaguardia di tali materie. b) i) L'Agenzia richiedera' soltanto le informazioni strettamente necessarie all'adempimento delle sue responsabilita' ai sensi del presente Accordo. ii) Le informazioni riguardanti gli impianti saranno limitate al minimo necessario per salvaguardare le materie nucleari soggette alle salvaguardie ai sensi del presente Accordo. c) Se la Comunita' lo richiedera', l'Agenzia sara' disposta ad esaminare in locali della Comunita' le informazioni descrittive che la Comunita' considera di carattere particolarmente delicato. Non sara' necessario che tali dati siano trasmessi materialmente all'Agenzia, purche' essi siano conservati in locali della Comunita', in modo che l'Agenzia possa esaminarli nuovamente senza difficolta'.
Accordo-art. 9
Articolo 9 a) i) L'Agenzia dovra' ottenere il consenso della Comunita' e degli Stati per la designazione degli ispettori dell'Agenzia per gli Stati. ii) Se la Comunita', all'atto della proposta di una designazione o in qualsiasi altro momento a designazione avvenuta, dovesse opporsi a tale designazione, l'Agenzia proporra' alla Comunita' e agli Stati una designazione alternativa o piu' designazioni. iii) Qualora, in conseguenza del ripetuto rifiuto della Comunita' di accettare la designazione di ispettori dell'Agenzia, le ispezioni da compiere ai sensi del presente Accordo fossero ostacolate, il Consiglio, informato dal Direttore Generale dell'Agenzia, qui di seguito denominato "il Direttore Generale", in merito a tale rifiuto esaminera' il caso al fine di adottare gli opportuni provvedimenti. b) La Comunita' e gli Stati interessati adotteranno i provvedimenti necessari per assicurare che gli ispettori dell'Agenzia possano effettivamente disimpegnare le loro funzioni ai sensi del presente Accordo. Le visite e le attivita' degli ispettori dell'Agenzia saranno predisposte in modo da: i) ridurre al minimo le turbative e gli inconvenienti che potrebbero derivarne alla Comunita' e agli Stati e alle attivita' nucleari oggetto dell'ispezione; ii) assicurare la tutela dei segreti industriali o di qualsiasi altra informazione riservata che venga a conoscenza degli ispettori dell'Agenzia.
Accordo-art. 10
Articolo 10 Ciascuno Stato applichera' nei riguardi dell'Agenzia, compresi i suoi beni, fondi e averi, nonche' dei suoi ispettori e altri funzionari, che disimpegnino le funzioni di cui al presente Accordo, le pertinenti disposizioni dell'Accordo sui privilegi e le immunita' dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.
Accordo-art. 11
Articolo 11 Le salvaguardie previste dal presente Accordo cesseranno di applicarsi alle materie nucleari allorche' la Comunita' e l'Agenzia avranno determinato che le materie sono state consumate, oppure diluite in misura tale da non essere piu' utilizzabili per alcuna attivita' nucleare che abbia rilevanza dal punto di vista delle salvaguardie, oppure siano divenute praticamente irrecuperabili.
Accordo-art. 12
Articolo 12 La Comunita' notifichera' all'Agenzia i trasferimenti di materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo all'esterno dei territori degli Stati, conformemente alle disposizioni del presente Accordo. Le salvaguardie previste dal presente Accordo cesseranno di applicarsi alle materie nucleari quando lo Stato destinatario ne avra' assunto la responsabilita', in base a quanto disposto dal presente Accordo. L'Agenzia terra' documenti nei quali figuri ciascun trasferimento e se del caso, la riapplicazione delle salvaguardie alle materie nucleari trasferite.
Accordo-art. 13
Articolo 13 Qualora materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo dovessero essere usate in attivita' non nucleari, come ad esempio la produzione di leghe o ceramiche, la Comunita', prima che le materie vengano utilizzate in questo modo, concordera' con l'Agenzia le circostanze in base alle quali le salvaguardie applicabili a tali materie ai sensi del presente Accordo potranno essere fatte cessare.
Accordo-art. 14
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.