La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Le disponibilità di stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 ottobre 1969, n. 750, possono essere impegnate entro il 31 dicembre 1976. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 luglio 1975 LEONE MORO - BUCALOSSI - COLOMBO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE