La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano ulteriori fondi, entro il limite di 30 miliardi di lire, destinati alla concessione di finanziamenti per le finalità previste dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni e con le modalità e condizioni della legge predetta e successive modificazioni, salvo quanto stabilito dal comma seguente. Le modalità di esecuzione, le condizioni, la durata e il tasso di interesse a cui saranno accordati i finanziamenti sono stabiliti, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.