LEGGE 29 luglio 1975, n. 406
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Allo scopo di potenziare i mezzi terrestri, navali e aerei per la repressione del contrabbando, gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1975 sono maggiorati degli importi appresso indicati: capitolo 3104, lire 240 milioni; capitolo 3105, lire 1.000 milioni; capitolo 3106, lire 2.260 milioni. La maggiore assegnazione sarà destinata all'acquisto di autoveicoli veloci, di elicotteri da osservazione e all'efficienza dell'esercizio dei servizi navale ed aereo.
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