La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La facoltà di cui al primo comma punto 2) dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, si applica anche per i periodi di contribuzione obbligatoria nella assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione d'invalidità a carico dell'assicurazione stessa. I lavoratori iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private ed i titolari di pensione a carico del fondo stesso, i quali possano far valere periodi di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione stessa, possono chiedere con effetto dal 1 gennaio 1969 il ripristino della posizione assicurativa pensionistica presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale esistente prima dell'applicazione nei loro confronti del quarto comma dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1079. In tal caso i periodi di contribuzione suddetti non sono considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni a carico del fondo.