LEGGE 5 agosto 1975, n. 409

Type Legge
Publication 1975-08-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per assicurare la prosecuzione dei lavori di quadruplicamento della linea Roma-Firenze, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza di 200 miliardi di lire, regolando i conseguenti pagamenti in modo da non superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel titolo II - Spese in conto capitale - del bilancio della stessa Azienda, in ragione di: lire 50 miliardi per il 1975; lire 50 miliardi per il 1976; lire 50 miliardi per il 1977; lire 50 miliardi per il 1978. Per la più rapida realizzazione dei lavori, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi delle facoltà previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, ferme restando le facoltà stabilite dalle leggi, per l'Azienda, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere.

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