LEGGE 5 agosto 1975, n. 410
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dall'esercizio 1975 ed in attesa di un riordinamento generale della materia a far tempo dal 1 luglio 1976 lo stanziamento annuale di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513, destinato al sovvenzionamento delle manifestazioni teatrali di prosa, è elevato a lire 5 miliardi e 500 milioni.
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