LEGGE 5 agosto 1975, n. 412
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Norme generali
Le disposizioni di cui alla presente legge realizzano un intervento per mezzo di due piani triennali dal 1975 al 1980 nel quadro della programmazione scolastica nazionale. I programmi di edilizia scolastica, debbono assicurare un equilibrato sviluppo delle strutture educative nei vari tipi di scuola. I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi, dovranno essere distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale: a) preveda ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi da parte della comunità, secondo il concetto dell'educazione permanente e consenta anche la piena attuazione delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; b) favorisca l'integrazione tra più scuole di uno stesso distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonchè la interrelazione tra le diverse esperienze educative; c) consenta una facile accessibilità alla scuola per le varie età scolari tenendo conto, in relazione ad essa, delle diverse possibilità di trasporto e permetta la scelta tra i vari indirizzi di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali; d) permetta la massima adattabilità degli edifici scolastici per l'attuazione del tempo pieno e lo svolgimento delle attività integrative in relazione al rinnovamento e aggiornamento delle attività didattiche.
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