La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato e sull'olio estratto dalla sansa di oliva sono soppresse. La sovrimposta di confine sull'olio di oliva rettificato, sull'olio di sansa di oliva rettificato e sugli oli acidi di oliva di raffinazione importati dall'estero è soppressa.