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LEGGE 4 agosto 1975, n. 417

Current text a fecha 1975-10-01

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato e sull'olio estratto dalla sansa di oliva sono soppresse. La sovrimposta di confine sull'olio di oliva rettificato, sull'olio di sansa di oliva rettificato e sugli oli acidi di oliva di raffinazione importati dall'estero è soppressa.