LEGGE 6 agosto 1975, n. 418
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni di cui all'articolo 59, ultimo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono estese ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Ai lavoratori avviati ai cantieri di cui al precedente comma è corrisposto a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno dell'importo di lire 3.000. L'importo dell'assegno di cui sopra è aumentato, ogni biennio, a decorrere dal 1° luglio 1977, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in misura percentuale pari alle variazioni dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal trentesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'assegno con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1976. Per i lavoratori di cui al comma secondo i periodi di lavoro prestati nei cantieri sono esclusi dal computo del periodo massimo stabilito per la corresponsione delle prestazioni contro la disoccupazione involontaria.
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