LEGGE 6 agosto 1975, n. 419
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Alle prestazioni sanitarie ed economiche dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto, per sè e per i componenti la propria famiglia, i titolari di pensioni o rendite di cui ai punti 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, semprechè l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.
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