LEGGE 29 luglio 1975, n. 426

Type Legge
Publication 1975-07-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 2751 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2751 - Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti. - Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti: 1) le spese funebri necessarie secondo gli usi; 2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore; 3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi; 4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge".

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