LEGGE 26 luglio 1975, n. 432
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 57 della convenzione stessa.
LEONE MORO - RUMOR - TOROS
Visto, il Guardasigilli: REALE
Convenzione-art. 1
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE. IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO Animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale, hanno convenuto di concludere in proposito una convenzione ed hanno, quindi, concordato le disposizioni seguenti: Articolo 1 Ai fini dell'applicazione della presente convenzione: a) il termine "legislazione" designa le leggi, i regolamenti, i decreti, e le disposizioni statutarie, esistenti e future, di ciascun Stato contraente, che concernono i rami ed i regimi della sicurezza sociale previsti ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'art. 2; b) il termine "autorita' competente" significa l'autorita' competente per l'applicazione della legislazione indicata all'art. 2 della presente convenzione e precisamente: per quanto riguarda l'Italia: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; per quanto riguarda San Marino: il Dicastero della previdenza, sicurezza sociale, igiene e sanita'; c) il termine "istituzione" designa per ciascuno Stato contraente l'istituto, l'organismo e l'autorita' cui e' affidata la gestione dei regimi assicurativi; d) il termine "istituzione competente" designa l'istituzione alla quale l'interessato e' iscritto al momento della domanda di prestazione e verso la quale egli ha diritto o avrebbe diritto a prestazioni se egli risiedesse od i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente in cui si trova questa istituzione; e) il termine "Stato competente" designa lo Stato contraente sul cui territorio si trova l'istituzione competente; f) il termine "residenza" designa la dimora abituale; g) il termine "soggiorno" designa la dimora temporanea; h) il termine "lavoratori" designa le persone che prestano opera retribuita alle dipendenze di altri nonche' tutte le altre persone a quelle assimilate ai sensi della legislazione applicabile; i) il termine "lavoratori frontalieri" designa i lavoratori che sono occupati sul territorio di uno Stato contraente e residenti sul territorio dell'altro Stato contraente, dove essi ritornano normalmente ogni giorno o almeno una volta alla settimana; l) il termine "profugo" ha il significato che gli viene attribuito nell'art. 1 della convenzione relativa allo statuto dei profughi, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951; m) il termine "apolide" ha il significato che gli viene attribuito dall'art. 1 della convenzione relativa allo statuto degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954; n) il termine "familiari" designa le persone definite o riconosciute come tali o designate come componenti il nucleo familiare dalla legislazione applicabile; tuttavia, ove tale legislazione consideri come familiari o componenti il nucleo familiare soltanto le persone conviventi con il lavoratore, questa condizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione e' considerata soddisfatta quando le stesse persone siano prevalentemente a carico del lavoratore; o) il termine "superstiti" designa le persone definite o riconosciute tali dalla legislazione applicabile; tuttavia, ove tale legislazione consideri come superstiti soltanto le persone gia' conviventi con il lavoratore deceduto, tale condizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, e' considerata soddisfatta se le stesse persone erano prevalentemente a carico del lavoratore; p) il termine "periodi di assicurazione" designa i periodi di contribuzione o di occupazione cosi' come sono definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale essi sono stati compiuti, nonche' tutti i periodi assimilati nella misura e in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione; q) i termini "prestazioni, pensioni, rendite" designano le prestazioni, le pensioni, le rendite, ivi compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni, gli assegni di rivalutazione o assegni supplementari, nonche' le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o alle rendite ed i versamenti effettuati, eventualmente, a titolo di rimborso dei contributi; r) il termine "prestazioni familiari" designa tutte le prestazioni in natura, in danaro destinate a compensare i carichi familiari; s) il termine "assegni in caso di morte" designa ogni somma versata una tantum in caso di decesso escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera q) del presente articolo.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 1) La presente convenzione si applica a tutte le legislazioni relative alle seguenti prestazioni di sicurezza sociale: a) le prestazioni di malattia e di maternita'; b) le prestazioni d'invalidita', comprese quelle destinate a mantenere o a migliorare la capacita' di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e per malattia professionale; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari. 2) La presente convenzione si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, compresi i regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro, concernenti le prestazioni di cui al paragrafo precedente. 3) La presente convenzione si applica altresi' alle gestioni e ai regimi speciali riguardanti le categorie di lavoratori autonomi che saranno elencate in un successivo scambio di note. Detto elenco potra' essere modificato successivamente di comune accordo dalle autorita' competenti dei due Stati contraenti. 4) La presente convenzione non si applichera' alle modificazioni che sono state o saranno apportate alle legislazioni indicate al paragrafo 1) da convenzioni o accordi internazionali di sicurezza sociale stipulati da ciascun Stato contraente con terzi Stati, a meno che non intervenga al riguardo un accordo fra i due Stati contraenti.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 1) La presente convenzione si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di tutti e due gli Stati contraenti e che sono cittadini di uno degli Stati contraenti, oppure apolidi o profughi residenti sul territorio di uno degli Stati contraenti, nonche' ai loro familiari e superstiti. 2) Inoltre la presente convenzione si applica ai superstiti dei lavoratori che sono stati soggetti alla legislazione di uno o di tutti e due gli Stati contraenti, indipendentemente dalla cittadinanza di questi lavoratori, quando i loro superstiti siano cittadini di uno degli Stati contraenti, oppure apolidi o profughi residenti sul territorio di uno degli Stati contraenti. 3) La presente convenzione non si applica agli agenti diplomatici e consolari di carriera, ne' ai dipendenti pubblici ed assimilati soggetti ai regimi speciali, fatta eccezione per i dipendenti pubblici e assimilati soggetti alla legge della Repubblica di San Marino n. 41 del 22 dicembre 1972.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 Salvo disposizioni particolari contenute nella presente convenzione, le persone che risiedono sul territorio di uno Stato contraente, ed alle quali si applicano le disposizioni della presente convenzione, sono soggette agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di detto Stato alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa, conformemente alla legislazione di uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti in virtu' di detta legislazione, si cumulano, in quanto necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente. 2) Le disposizioni del paragrafo precedente non autorizzano la coesistenza dell'iscrizione alla assicurazione obbligatoria in virtu' della legislazione di uno Stato contraente e alla assicurazione volontaria o facoltativa in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente, se tale coesistenza non e' ammessa dalla legislazione di quest'ultimo Stato.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 1) Le prestazioni in denaro, le pensioni o rendite e gli assegni in caso di morte acquisiti in virtu' della legislazione di uno Stato contraente o in virtu' della presente convenzione, non possono subire alcuna riduzione, ne' modifiche, ne' sospensione, ne' confisca per il fatto che il beneficiario risieda nel territorio di uno Stato contraente diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice. 2) Le prestazioni di sicurezza sociale di uno dei due Stati contraenti saranno corrisposte ai cittadini dell'altro Stato contraente, quando risiedono sul territorio di un terzo Stato, con le stesse condizioni e misure applicate dal primo Stato ai propri cittadini che risiedono nel terzo Stato. Tuttavia le pensioni e le rendite che siano liquidate periodicamente o in capitale ai beneficiari o agli aventi diritto, sono pagate ai cittadini dei due Stati contraenti quale che sia lo Stato ove essi risiedono.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 1) I lavoratori, ai quali si applica la presente convenzione, sono soggetti, in materia di assicurazione obbligatoria, alla legislazione di un solo Stato contraente. Questa legislazione e' determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo. 2) Salvo quanto disposto nel presente titolo: a) i lavoratori occupati sul territorio di uno Stato contraente sono soggetti alla legislazione di questo Stato, anche se risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipendono ha la propria sede o il proprio domicilio sul territorio dell'altro Stato contraente; b) i funzionari pubblici ed il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente dalla cui amministrazione dipendono.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 L'applicazione del principio enunciato nella lettera a) del paragrafo 2) dell'articolo 7 subisce le seguenti eccezioni e particolarita': a) i lavoratori dipendenti da una impresa avente la propria sede in uno dei due Stati contraenti che sono distaccati da questa impresa sul territorio dell'altro Stato contraente per svolgervi un lavoro per conto di detta impresa, rimangono soggetti alla legislazione del primo Stato a condizione che la durata prevedibile del lavoro che devono effettuarvi non ecceda i sei mesi. La stessa norma vale per i lavoratori dipendenti da una impresa, avente la propria sede in uno dei due Stati contraenti, che soggiornano a piu' riprese nell'altro Stato a causa della particolare natura del lavoro che essi devono compiere e sempreche' ciascun periodo di soggiorno non superi i sei mesi. Nel caso in cui tale occupazione si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di la' della durata originariamente prevista ed eccedesse i sei mesi, la legislazione in vigore nello Stato del luogo di lavoro abituale rimane applicabile col consenso della autorita' competente dello Stato ove ha luogo detto lavoro temporaneo. Le stesse norme sono applicabili anche alle persone che esercitano una attivita' autonoma abitualmente nel territorio di uno Stato contraente e che si recano ad esercitare tale attivita' nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo; b) i lavoratori dipendenti di una impresa pubblica di trasporti che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, occupati nel territorio dell'altro Stato sia transitoriamente, sia in modo permanente, sono sottoposti alla legislazione dello Stato nel cui territorio l'impresa ha la propria sede; c) per quanto riguarda le imprese di trasporto diverse da quelle di cui alla lettera b): i) i lavoratori occupati nelle parti mobili (personale viaggiante) sono esclusivamente sottoposti alla legislazione dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede; ii) nel caso in cui l'impresa possieda nel territorio dell'altro Stato contraente una succursale o una rappresentanza permanente i lavoratori occupati presso detta succursale o rappresentanza permanente sono sottoposti alle "legislazioni" dello Stato nel cui territorio si trova la succursale o la rappresentanza permanente; nel caso in cui il lavoratore sia occupato esclusivamente o prevalentemente nel territorio di uno dei due Stati contraenti e ivi risieda, la legislazione di tale Stato e' applicabile anche se l'impresa che lo occupa non abbia sede, succursale o rappresentanza permanente in tale territorio.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 1) Salvo quanto disposto dall'articolo 3, le disposizioni della lettera a) del paragrafo 2) dell'articolo 7 sono applicabili ai lavoratori di qualsiasi nazionalita' occupati in uffici diplomatici o consolari o al servizio personale di agenti di tali uffici. 2) Tuttavia i lavoratori di cui al paragrafo precedente che siano cittadini dello Stato contraente rappresentato dall'ufficio diplomatico o consolare in questione possono optare per l'applicazione della legislazione di questo Stato. Il diritto di opzione puo' essere esercitato nuovamente ogni anno civile entro il 31 dicembre, per l'anno successivo.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 Le autorita' competenti dei due Stati contraenti possono prevedere, di comune accordo, nell'interesse dei lavoratori, delle eccezioni alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1) e paragrafo 2), lettera a), della presente convenzione, per quanto riguarda la legislazione applicabile. Esse potranno convenire ugualmente che le eccezioni previste nell'articolo 8 non si applicheranno in certi casi particolari.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 Se la legislazione di uno Stato contraente subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento dei periodi di assicurazione, l'istituzione competente tiene conto, a tale effetto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente come se fossero periodi compiuti sotto la legislazione del primo Stato.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 I lavoratori che risiedono nel territorio di uno Stato contraente diverso dallo Stato competente e soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione di quest'ultimo Stato per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 11, beneficiano sul territorio dello Stato ove essi risiedono: a) delle prestazioni in natura corrisposte, per conto dell'istituzione competente, dalla istituzione del luogo di residenza secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima applica, in base ad appositi accordi stipulati fra le istituzioni dei due Stati. Detti accordi regoleranno anche l'erogazione delle prestazioni in natura, in caso di soggiorno nell'altro Stato; b) delle prestazioni in denaro servite dalla istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente come se essi risiedessero sul territorio di questo Stato.
Convenzione-art. 12-bis
Articolo 12-bis Le disposizioni dell'articolo 12, lettera a), si applicano per analogia ai familiari residenti nello Stato contraente diverso da quello competente.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 1) I lavoratori che soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'art. 11, e a) il cui stato di salute necessita di ricovero ospedaliero urgente o di cure mediche immediate durante il soggiorno sul territorio dell'altro Stato contraente oppure b) che sono autorizzati dalla istituzione competente a recarsi sul territorio dell'altro Stato contraente per ricevervi delle cure adatte al loro stato beneficiano: i) delle prestazioni in natura corrisposte per conto della istituzione competente, da parte delle istituzioni del luogo di soggiorno, secondo quanto dispone la legislazione applicata da questa ultima istituzione, come se fossero ad essa affiliati, nei limiti della durata eventualmente stabilita dalla legislazione dello Stato competente; ii) delle prestazioni in denaro corrisposte dalla istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se essi si trovassero sul territorio di tale Stato. 2) Le autorita' competenti dei due Stati contraenti definiranno di comune accordo la portata del termine "cure mediche immediate" di cui al paragrafo 1), lettera a). 3) Le disposizioni del paragrafo 1) del presente articolo sono applicabili, per quanto riguarda il beneficio delle prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore, ai lavoratori disoccupati nonche' ai loro familiari.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 1) I lavoratori, in disoccupazione completa, diversi da quelli considerati nell'articolo 12 e che soddisfino alle condizioni di cui all'articolo 37, beneficiano, unitamente ai propri familiari, nello Stato in cui trasferiscono la propria residenza, delle prestazioni in natura secondo la legislazione da esso applicata per conto dell'istituzione dello Stato cui spetta l'onere dell'indennita' di disoccupazione e per tutto il periodo di godimento di detta indennita'. 2) I lavoratori di cui all'articolo 12 in disoccupazione completa beneficiano, unitamente ai propri familiari, durante il periodo in cui fruiscono dell'indennita' di disoccupazione, delle prestazioni in natura previste dalla legislazione dello Stato in cui risiedono. L'onere delle prestazioni di cui al presente paragrafo sara' determinato nell'ambito degli accordi fra le istituzioni dei due Stati contraenti previsti dall'articolo 12, lettera a).
Convenzione-art. 15
Articolo 15 1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per se' e per i propri familiari dall'istituzione del luogo di residenza e a suo carico. 2) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di un solo Stato contraente nonche' i suoi familiari, che risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere dall'istituzione di questo Stato le prestazioni in natura alle quali avrebbero diritto in virtu' della legislazione dello Stato debitore della pensione o della rendita. In caso di soggiorno nell'altro Stato contraente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1), lettera a). 3) Le prestazioni concesse al titolare di una pensione o di una rendita, come pure ai suoi familiari, ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2), saranno rimborsate dalla istituzione competente, all'istituzione che le ha corrisposte.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di uno Stato contraente per conto della istituzione dell'altro Stato contraente in virtu' delle disposizioni del presente capitolo danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalita' e nella misura stabilite nell'accordo amministrativo previsto dall'articolo 44.
Convenzione-art. 17
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