LEGGE 26 luglio 1975, n. 433
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia economica, finanziaria e monetaria, con scambio di note, firmato a Roma il 10 luglio 1974.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo, con scambio di note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 6 dell'accordo stesso.
Art. 3
L'eventuale onere risultante dalla differenza tra il tasso di interesse vigente al momento della concessione dei mutui, di cui all'articolo 1 dell'accordo, e il tasso del 6 per cento indicato nell'articolo medesimo, sara' assunto a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1975, in L. 1.142.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
LEONE MORO - RUMOR - COLOMBO - ANDREOTTI - VISENTINI - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: REALE
Accordo-art. 1
ACCORDO AGGIUNTIVO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO IN MATERIA ECONOMICA FINANZIARIA E MONETARIA. Il Governo della Serenissima Repubblicana di San Marino ed il Governo italiano, allo scopo di venire incontro alle esigenze economiche e di maggiore sviluppo della Repubblica del Titano, nel tradizionale spirito di amicizia e di collaborazione fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Il Governo della Repubblica italiana autorizzera' la Cassa depositi e prestiti a concedere, all'entrata in vigore della presente convenzione, due mutui per complessivi 6 miliardi di lire, all'interesse annuo del 6 per cento, ammortizzabili in 35 annualita', di cui uno di 4 miliardi di lire per la estinzione di passivita' e l'altro di 2 miliardi di lire per la costruzione di opere di pubblica utilita'.
Accordo-art. 2
Articolo 2. Il Governo della Repubblica di San Marino versera' le annualita' occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 1 - comprensivi delle quote capitale ed interessi calcolate con riferimento alla data dell'effettivo versamento - al Tesoro italiano, il quale, dopo averle riscosse, provvedera' a corrisponderle alla Cassa depositi e prestiti per conto del Governo di San Marino. A tal fine, il Governo della Repubblica di San Marino concede al Tesoro italiano, a concorrenza dell'ammontare di ciascuna delle annualita' di cui al comma precedente, la garanzia del canone annuo corrisposto dalla Repubblica italiana alla Repubblica di San Marino, in base all'articolo 52 della convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, modificato dagli accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, 20 dicembre 1960, 6 marzo 1968, 10 settembre 1971 ed in data odierna.
Accordo-art. 3
Articolo 3. A modifica dell'articolo 52 della convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, successivamente modificato dagli accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, il 20 dicembre 1960, il 6 marzo 1968 ed il 10 settembre 1971, la somma che il Governo italiano versa al Governo di San Marino in corrispettivo delle rinunce fatte da quest'ultimo agli articoli 44, primo comma, 45, primo comma, e 47, numeri 1), 2), 3) e 4), della convenzione del 31 marzo 1939, e' elevata, a partire dal 1 gennaio 1975, in esenzione da qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza, a 3 miliardi di lire annue.
Accordo-art. 4
Articolo 4. All'articolo 50 della convenzione del 31 marzo 1939, cosi' come modificato dall'accordo aggiuntivo del 20 dicembre 1960, sono aggiunti i seguenti commi: Al Governo della Repubblica di San Marino e' altresi' concesso di acquistare in Italia in esenzione da imposta di fabbricazione un quantitativo di prodotti petroliferi destinati, secondo il fabbisogno, al consumo ed alla vendita in territorio sammarinese, quantitativo che sara' annualmente determinato nel suo ammontare attraverso intese dirette fra gli organi tecnici di San Marino ed il Ministero delle finanze e quello dell'industria e commercio italiani. Il Governo della Repubblica di San Marino si impegna a che detti prodotti vengano venduti nel proprio territorio ad un prezzo non inferiore a quello imposto o praticato in Italia nelle varie fasi della distribuzione; il Governo di San Marino si impegna altresi' a non adottare alcun trattamento preferenziale od altre agevolazioni di diversa natura in favore di singoli consumatori o di enti, che non siano previsti dalla vigente normativa italiana in materia.
Accordo-art. 5
Articolo 5. Il secondo e terzo comma dell'articolo 5 della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 10 settembre 1971 sono modificati come segue: Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro non potra' eccedere ogni anno la somma complessiva di 400 milioni di lire italiane e, comunque, il quantitativo dei pezzi coniati non potra' superare i 40 milioni. L'emissione del primo contingente di monete diverse dall'oro si intende riferita al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1975.
Accordo-art. 6
Articolo 6. Il presente accordo sara' sottoposto a ratifica ed entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. IN FEDE DI CHE i plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente accordo. FATTO in Roma, in duplice originale in lingua italiana, il giorno 10 del mese di luglio dell'anno 1974. Per la Repubblica di San Marino BERTI Per la Repubblica italiana MORO Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR
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