DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1975, n. 440
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 691;
Vista la legge 8 marzo 1975, n. 49;
Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, disposizioni correttive e integrative del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
Nel primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973; n. 605, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 691, sono soppresse le parole: "Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura"; e dopo le parole: "dell'art. 6" sono aggiunte le parole: "escluse le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura". Il quarto comma dell'art. 16 indicato al comma precedente e' sostituito dal seguente: "La prima comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 7 sara' eseguita entro il 30 giugno 1978 relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni intervenute dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1977 per gli atti indicati nelle lettere g) ed i) dell'art. 6 ed entro il 30 giugno 1979 relativamente ai titoli di pagamento indicati nella lettera h) dell'art. 6 emessi dal 1 gennaio 1978 al 31 dicembre 1978". Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto dal 30 giugno 1975.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
LEONE MORO - VISENTINI - GUI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 6
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