DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1975, n. 444

Type DPR
Publication 1975-05-21
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 123 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 270, 270-bis e 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e per i trasporti; Decreta:

Art. 1

Il n. 4) del primo comma dell'art. 270 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione e' modificato come segue: "4) avere effettuato diciotto mesi di navigazione come addetto al servizio dell'apparato motore, dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi. Il tirocinio di navigazione su navi a vapore puo' essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a vapore o da un periodo di lavoro a terra di eguale durata alla condotta di caldaie a vapore".

Art. 2

Il n. 4) del primo comma dell'art. 270-bis del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione e' modificato come segue: "4) avere lavorato almeno diciotto mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere effettuato almeno diciotto mesi di navigazione come addetto al servizio dell'apparato motore dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi. Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine puo' essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata in qualita' di operaio motorista, di operaio meccanico o di capo fuochista. Il tirocinio di navigazione su navi a vapore puo' essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a vapore o da un periodo di lavoro a terra di eguale durata alla condotta di caldaie a vapore".

Art. 3

Il secondo comma dell'art. 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione e' modificate come segue: "La navigazione effettuata entro il limite del mare territoriale o lungo le coste di due circondari confinanti fra loro e' valida per il conseguimento dei titoli professionali di capo barca per il traffico locale, capo barca per la pesca costiera, conduttore, fuochista autorizzato, motorista abilitato e marinaio motorista, non e' valida per il conseguimento degli altri titoli".

LEONE MORO - REALE - GIOIA - FORLANI - MARTINELLI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 settembre 1975

Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 103

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