DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1975, n. 452

Type DPR
Publication 1975-08-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1975 approvativo dello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, in data 1 agosto 1975, relativa ai tempi ed ai modi dell'introduzione delle trasmissioni televisive a colori;

Sentito il consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono concessi alla RAI-Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni, alle condizioni e con le modalita' stabilite dall'acclusa convenzione, il servizio pubblico della radio e della televisione su tutto il territorio nazionale, in esclusiva, ed il servizio di radiofotografia circolare, senza esclusivita'.

Art. 2

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

LEONE MORO - ORLANDO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 settembre 1975

Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 14

Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai-art. 1

CONVENZIONE tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., per la concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare in esclusiva, e del servizio di radiofotografia circolare non in esclusiva. Vista la nuova disciplina in materia di diffusione radiofonica e televisiva, dettata dalla legge 14 aprile 1975, numero 103; Visto l'art. 3 della predetta legge n. 103, che attribuisce al Governo la facolta' di provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione mediante atto di concessione ad una societa' per azioni a totale partecipazione pubblica; Visto l'art. 46 della stessa legge n. 103 che ha prorogato la convenzione tra lo Stato e la RAI 26 gennaio 1952 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore della nuova convenzione; Visto lo statuto della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. approvato con decreto ministeriale 22 maggio 1975; Sentito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) in persona del direttore generale, dott. Ugo Monaco, e la RAI-Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni con sede sociale in Roma, con capitale versato di lire 10.000.000.000, rappresentata dal presidente, on. prof. Beniamino Finocchiaro, all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI in data 7 agosto 1975, si conviene e si stipula quanto appresso. Art. 1. Oggetto della concessione E' concesso in esclusiva alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., che d'ora in avanti sara' brevemente indicata come "RAI" o "Societa' concessionaria", il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103, alle condizioni e con le modalita' di cui ai successivi articoli. La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformita' ai principi sanciti dalla Costituzione. L'indipendenza, l'obiettivita' e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle liberta' garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo. La concessione comprende: a) la diffusione circolare di programmi radiofonici via etere; b) la diffusione circolare, su scala nazionale, di programmi radiofonici via filo e con qualsiasi altro mezzo trasmissivo di tipo guidato; c) la diffusione circolare di programmi televisivi via etere; d) la diffusione circolare, su scala nazionale, di programmi televisivi via cavo e con qualsiasi altro mezzo trasmissivo di tipo guidato. La concessione comprende altresi': l'installazione e l'esercizio tecnico delle reti e degli impianti destinati all'indicato servizio di diffusione circolare, sonora e televisiva, eccettuati l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti di cui ai titoli II e III della legge 14 aprile 1975, n. 103; la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di programmi di qualsivoglia natura, sia all'interno, sia all'estero. E' concesso infine alla RAI il servizio di radiofotografia circolare, senza esclusivita'. E' vietata la sub-concessione, anche parziale, dei servizi.

Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai-art. 2

Art. 2. Fonti legislative e regolamentari La RAI e' tenuta ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nella [legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103) e nei regolamenti applicativi, e, in quanto con essi compatibili, delle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni nonche' degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi internazionali competenti, concernenti la stessa materia.

Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai-art. 3

Art. 3. Attivita' collaterali La RAI provvede alla conservazione e diffusione delle proprie produzioni artistiche e culturali e di quelle comunque connesse alle attivita' istituzionali anche al fine del loro sfruttamento commerciale. Essa puo', pertanto, esercitare le correlative attivita' economiche - editoriale, libraria, discografica, di supporti audiovisivi, di sfruttamento cinematografico, teatrale e concertistico, di vendita dei programmi e di utilizzazione dei diritti da loro derivanti, di conseguimento e sfruttamento di brevetti, di assistenza e di collaborazione tecnica a terzi e simili - purche' non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale. Allo svolgimento delle attivita' di cui al precedente comma la RAI potra' provvedere direttamente o a mezzo societa' collegate, di totale o prevalente sua proprieta', nel cui ambito la Societa' concessionaria informera' la sua attivita' alla [legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103). La RAI ha altresi' facolta', alle condizioni di cui al primo comma, di utilizzare i propri impianti tecnici per la organizzazione di videoconferenze, per la predisposizione e il transito di programmi televisivi da e per l'estero, e simili. La pubblicita' radiofonica e televisiva e' ammessa, compatibilmente con le finalita' di pubblico interesse dei servizi concessi, nei limiti derivanti dalla legge, dagli indirizzi generali stabiliti in materia dalla competente Commissione parlamentare e dalle esigenze di tutela del consumatore e degli altri settori dell'informazione e delle comunicazioni di massa. Ad essa la RAI, in attuazione degli indirizzi generali della Commissione parlamentare, potra' provvedere direttamente oppure a mezzo della Societa' italiana pubblicita' radiofonica (SIPRA), il cui capitale, in tal caso, dovra' rimanere interamente di proprieta' della Societa' concessionaria. Attivita' tecniche collaterali relative alla pubblicita' radiofonica e televisiva potranno essere svolte anche dalla consociata Societa' anonima commerciale iniziative spettacoli (SACIS) ferma rimanendo la suddivisione del pacchetto azionario tra gli attuali titolari. Non e' ammessa la partecipazione della RAI a societa' di persone.

Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai-art. 4

Art. 4. Capitale della RAI Le azioni della RAI possono essere trasferite solo allo Stato o ad altri enti pubblici, previa autorizzazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La predetta limitazione alla negoziabilita' delle azioni dovra' essere annotata sui relativi titoli. La Societa' concessionaria riconosce che il suo capitale sociale va opportunamente correlato allo sviluppo degli impianti e in connessione all'importanza dei servizi concessi.

Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai-art. 5

Art. 5. Sede sociale La RAI dovra' avere la sede sociale e la direzione generale in Roma. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, la RAI presentera' al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle sedi, dei centri di produzione e degli uffici esistenti in Italia e all'estero. Le variazioni all'elenco di cui al precedente comma saranno del pari presentate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai-art. 6

Art. 6. Struttura organizzativa della Societa' concessionaria La struttura organizzativa e produttiva centrale e periferica della RAI dovra' conformarsi alle prescrizioni della [legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103). In particolare, la Societa' concessionaria e' obbligata ad organizzarsi in modi idonei per: assicurare l'osservanza dei principi fondamentali sanciti dall'art. 1 della legge citata; garantire la priorita' dell'attivita' di produzione dei settori dei programmi e dell'informazione, anche con un equilibrato sviluppo delle capacita' produttive aziendali; favorire uno sviluppo del servizio che rispetti la importanza e la molteplicita' delle opinioni, anche attraverso un decentramento ideativo e produttivo della azienda e stabilendo un efficace rapporto con la realta' del paese e in particolare con le organizzazioni piu' rappresentative dei lavori, dipendenti e autonomi, della cooperazione e con le forze della cultura; garantire che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti all'imparzialita' e che i giornalisti, gli autori ed i realizzatori dei programmi radiotelevisivi siano posti in grado di adempiere al loro dovere nel rispetto dei principi della professionalita'.

Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai-art. 7

Art. 7. Preventivo delle entrate, bilancio consuntivo e controllo Ai sensi della [legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103), e dei regolamenti applicativi la Commissione parlamentare indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento della Societa' concessionaria. Il preventivo annuo globale delle entrate della Societa' concessionaria dovra' essere approvato dal consiglio di amministrazione entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e deve essere comunicato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e a quello del tesoro entro il mese successivo. Il bilancio consuntivo e il relativo conto dei profitti e delle perdite dovranno essere comunicati ai predetti Ministeri entro il mese successivo a quello della loro approvazione da parte dell'assemblea dei soci. I Ministeri sopraindicati si riservano la facolta' di chiedere i chiarimenti necessari e di eseguire le verificazioni opportune in ordine a quanto previsto dagli [articoli 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-04-03;428~art3) e [4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-04-03;428~art4), nonche' sull'andamento della gestione in rapporto agli obblighi derivanti dalla legge e dalla presente convenzione. La Societa' concessionaria dovra', altresi', tenere a disposizione dei Ministeri suddetti copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai-art. 8

Art. 8. Congruita' delle entrate I canoni di abbonamento, che, ai sensi dell'[art. 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art15), coprono con i proventi derivanti dalla pubblicita' radiofonica e televisiva e con le altre entrate consentite dalla legge il fabbisogno finanziario della Societa' concessionaria, debbono essere adeguati alle esigenze di una efficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi. A tal fine, ogni due anni, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero del tesoro e sentita la Commissione parlamentare, verifichera' la congruita' dei canoni predetti. La RAI potra' altresi' richiedere che verifiche di congruita' siano effettuate in anticipo rispetto a tali termini. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ove dai risultati della verifica ne emerga la necessita', proporra' gli opportuni provvedimenti.

Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai-art. 9

Art. 9. Esercizio del servizio radiotelevisivo mediante gli impianti esistenti Il servizio radiotelevisivo oggetto della presente convenzione continua ad essere esercitato, salvo quanto disposto nei successivi articoli, con gli impianti esistenti, mediante: a) tre reti radiofoniche a modulazione d'ampiezza e tre a modulazione di frequenza per la diffusione circolare, via etere, di tre programmi ciascuno dei quali trasmesso sia a modulazione di ampiezza che di frequenza; b) cinque canali per la filodiffusione radiofonica, tre dei quali destinati alla simultanea trasmissione dei programmi radiofonici di cui alla precedente lettera e due alla trasmissione di altri programmi. La RAI ha facolta' di utilizzare un sesto canale di filodiffusione per consentire l'ascolto stereofonico di programmi diffusi dagli altri canali; c) due reti televisive per la diffusione circolare via etere di altrettanti programmi. La consistenza degli impianti alla data di stipula della presente convenzione risulta dall'allegato A. La durata di diffusione dei programmi non potra' essere inferiore a: 32 ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera a); 16 ore giornaliere complessive per i due canali della filodiffusione destinati, ai sensi della lettera b), alla trasmissione di programmi diversi e autonomi da quelli radiofonici via etere; 6 ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera c) per il periodo estivo e 8 ore giornaliere complessive per i rimanenti periodi dell'anno. La durata delle trasmissioni sara' calcolata tenendo conto di tutti i programmi radiotelevisivi effettuati, qualunque ne sia la natura, il contenuto, la provenienza e, limitatamente ai programmi radiofonici, l'ambito della diffusione. La percentuale massima dei messaggi pubblicitari radiofonici e televisivi del 5%, di cui all'[art. 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art21), va riferita rispettivamente all'ammontare annuale effettivo delle ore di trasmissione dei programmi radiofonici e televisivi.

Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai-art. 10

Art. 10. Realizzazione di impianti gia' approvati Entro il primo biennio dall'entrata in vigore della presente convenzione la RAI procedera' alla realizzazione degli impianti radiofonici e televisivi gia' approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e specificati nell'allegato B.

Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai-art. 11

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