DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 469

Type DPR
Publication 1975-03-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno ed il tesoro; Decreta:

Art. 1

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di assistenza e beneficenza pubblica, esercitante sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Art. 1-bis

((

1.Le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia di assicurazioni sociali e dei limiti posti alla potesta' legislativa delle province medesime dagli articoli 8 e 9 dello statuto speciale di autonomia in materia di assistenza sanitaria e di integrazione socio-sanitaria, possono disciplinare con legge l'istituzione di contributi, anche obbligatori, a carico dei cittadini residenti nel territorio provinciale, destinati alla costituzione di fondi assicurativi con finalita' assistenziale volti a garantire ai cittadini l'erogazione di specifiche prestazioni sanitarie e socio-assistenziali previste dalla legge medesima.

2.La legge provinciale disciplina le modalita' di accertamento e riscossione dei contributi nonche' di gestione dei fondi di cui al comma 1 anche mediante affidamento a terzi nel rispetto della normativa comunitaria.

3.Le province possono altresi' avvalersi, con oneri a loro carico, di enti nazionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali o delle agenzie di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla base di apposite convenzioni.

4.

Ove vengano istituiti con norma statale contributi corrispondenti a quelli istituiti ai sensi del comma 1, nel territorio della provincia interessata si applica quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266))

Art. 2

Ai sensi degli articoli 5, n. 2), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la regione Trentino-Alto Adige e' competente a disciplinare con proprie leggi il modello di organizzazione e di funzionamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonche' ad approvarne gli statuti e relative modificazioni. Rimangono riservate alle province le potesta' amministrative in ordine all'istituzione degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e alle altre funzioni concernenti gli stessi enti quali previsti dalla legge regionale.

Art. 3

La vigilanza e la tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ivi compresa la facolta' di sospensione e di scioglimento dei loro organi in base alla legge, sono esercitate, salvo quanto riservato allo Stato dall'art. 54, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dalla giunta di quella provincia autonoma nel cui territorio le istituzioni hanno la propria sede legale, anche se esse estendono la propria attivita' nel territorio dell'altra provincia.

Art. 4

Le attribuzioni degli organi dello Stato relative alle pensioni ed agli assegni a carattere continuativo in favore dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili restano ferme fino a quando non sara' diversamente disposto con legge provinciale nel rispetto delle norme fondamentali concernenti il diritto alla prestazione ed i requisiti soggettivi degli assistibili.

Art. 5

Ove lo Stato italiano sia tenuto, in relazione a convenzioni internazionali, a prestazioni assistenziali a favore di cittadini stranieri, gli obblighi relativi sono assunti dalle province per il rispettivo territorio. Restano riservati allo Stato i rapporti con organismi stranieri od internazionali dipendenti dagli interventi di cui al comma precedente.

Art. 6

Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalita' di inquadramento del personale che verra' trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui all'art. 1 che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti in materia di assistenza e beneficenza pubblica continueranno ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attivita' concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata. Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e di Bolzano, ed addetto alle attivita' che cessano, sara' trasferito, previo consenso, alle province di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attivita' che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime. I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio degli enti di cui sopra, nonche' al trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Art. 7

Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine: a) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto e ai rapporti, in materia di assistenza, con organismi assistenziali stranieri od internazionali; b) all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi ((. . . )); agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568; all'assistenza ai profughi stranieri; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio di cui alla legge 12 aprile 1962, n. 185; c) agli studi ed alle sperimentazioni in materia di assistenza e beneficenza con riferimento agli obiettivi del programma economico-nazionale ed agli obblighi internazionali.

Art. 8

Le province di Trento e di Bolzano sono delegate ad autorizzare gli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 9

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilita' di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori. Resta, altresi', fino alla data del 31 dicembre 1975, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 10

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle province, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle province stesse e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente art. 9, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Art. 11

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 97, e' abrogato.

Art. 12

Spetta alle province di Trento e di Bolzano la decisione delle controversie in materia di spedalita' di cui all'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ipotesi che tali controversie insorgano tra enti appartenenti alle due province o a regioni diverse, la competenza a decidere si determina in relazione al luogo di residenza di colui che ha usufruito delle cure di spedalita'.

LEONE MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 settembre 1975

Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 7

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