DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 472
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di cooperazione, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il territorio regionale, dalla regione Trentino-Alto Adige con l'osservanza delle norme del presente decreto.
Art. 2
((Spetta alla regione, in particolare, assumere le iniziative e svolgere le attivita' dirette a promuovere e sviluppare, sul piano ordinamentale, la cooperazione, l'educazione cooperativa ed a favorire e realizzare studi e ricerche nel settore cooperativo. Sono di competenza delle province gli interventi di sostegno finanziario, anche ai fini della difesa dell'occupazione, a favore delle societa' cooperative che svolgono attivita' nelle materie di competenza provinciale, restando di competenza della regione, in base a quanto disposto dall'art. 4, n. 9, dello statuto, gli analoghi interventi relativi a societa' cooperative operanti in altre materie)).
Art. 3
La vigilanza sugli enti cooperativi viene attuata dalla regione secondo le modalita' stabilite con legge regionale. Sono soggetti a tale vigilanza gli enti e gli organismi a carattere cooperativo - qualunque sia l'attivita' da essi svolta - che hanno la sede nel territorio regionale. Tale vigilanza non esclude quella prevista da altre leggi e connessa all'esercizio, da parte di altri enti, di potesta' amministrative nel settore economico nel quale opera la cooperativa. In tale caso i provvedimenti sostitutivi, di cancellazione dal registro, di scioglimento e di liquidazione coatta amministrativa sono assunti dalla regione d'intesa con i suddetti enti.
Art. 4
La regione provvede alla tenuta del registro degli enti di cui al precedente articolo e a notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le iscrizioni e le successive variazioni al fine dell'aggiornamento dello schedario generale della cooperazione. Il registro regionale sostituisce ad ogni effetto di legge il registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
LEONE MORO - GUI - TOROS - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 settembre 1975
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 13
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