DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 473
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'interno, per i lavori pubblici e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 16 MARZO 1992, N. 268))
Art. 2
Nella vigilanza e tutela di cui all'art. 54, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si intendono compresi tutti i provvedimenti di controllo in materia di finanza locale.
Art. 3
L'imposta di soggiorno, che la regione puo' stabilire in virtu' della competenza prevista all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sostituisce l'imposta di cui al regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, e alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni. ((Fino a tale sostituzione, le percentuali stabilite dalle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, in favore della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, riscosse in ciascuna provincia, vengono attribuite, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 2 della legge numero 174/1958, alle provincie autonome)). La competenza primaria della regione in materia di contributi di miglioria rimane ferma con riguardo allo incremento di valore degli immobili derivante da tutte le opere pubbliche degli enti pubblici compresi nello ambito regionale nonche' dall'introduzione o dal potenziamento di pubblici servizi.
Art. 4
In tutti i casi in cui lo Stato presta, in base alle proprie leggi, garanzia per mutui, a favore di comuni, di istituti ed enti per l'edilizia abitativa comunque sovvenzionata, di ospedali e di altri enti, contratti con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con altri enti ed istituti di credito a cio' autorizzati, la garanzia stessa e' prestata, rispetto ai suddetti enti, siti nel rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano in luogo dello Stato. In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, le province garanti, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alla scadenza stabilita, dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva esclusione del debitore da parte dell'ente mutuante, provvederanno ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, ovvero dal contratto di mutuo, rimanendo sostituite all'ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario. Restano salve le garanzie gia' prestate dallo Stato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5
La Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli istituti di previdenza continuano a concedere mutui alle province di Trento e di Bolzano per spese di investimento nell'esercizio delle proprie funzioni corrispondenti a quelle delle province di diritto comune.
Art. 6
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 16 MARZO 1992, N. 268))
LEONE MORO - VISENTINI - COLOMBO - GUI - BUCALOSSI - SARTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 settembre 1975
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 18
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