LEGGE 7 giugno 1975, n. 477
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli accordi relativi ai servizi aerei, conclusi tra l'Italia e gli Stati sottoindicati: a) Jugoslavia - accordo, tre memoranda e protocollo (Roma, 24 maggio 1967); b) Costa d'Avorio - accordo, un memorandum, due scambi di note. (Abidjan, 19 febbraio 1968); c) Filippine. (Manila, 25 gennaio 1969); d) Sierra Leone. (Roma, 6 maggio 1970); e) Arabia Saudita. (Gedda, 13 ottobre 1971); f) Repubblica dominicana. (Santo Domingo, 31 dicembre 1971); g) Gabon. (Roma, 9 marzo 1972); h) Cipro. (Nicosia, 24 novembre 1972).
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, degli articoli 15, 21, 15, 14, 15, 16, 20, 16, degli atti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) dell'articolo precedente.
LEONE MORO - RUMOR - VISENTINI - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Accord
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLICHE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE. Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N. B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato nell'accordo. ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA D'ora innanzi denominati "Parti contraenti", avendo ratificato la convenzione sulla aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, desiderando regolare le reciproche relazioni nel campo dei trasporti aerei civili, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1. Per l'applicazione del presente accordo e a meno che il contesto non indichi altrimenti: a) il termine "convenzione" significa la convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli allegati adottati ai sensi dell'articolo 90 della detta convenzione e tutti gli emendamenti degli allegati o della convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94; b) l'espressione "autorita' aeronautiche" significa, nel caso dell'Italia, il "Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile" e nel caso della Jugoslavia la "Direction generale de l'aviation civile" e, in entrambi i casi, ogni altra persona od organizzazione autorizzata ad assicurare le funzioni attualmente esercitate dalle suddette autorita'; c) l'espressione "impresa designata" significa una impresa di trasporto aereo che una delle Parti contraenti avra' designato mediante comunicazione scritta all'altra Parte contraente, per l'esercizio dei servizi aerei sulle rotte specificate nella detta comunicazione; d) i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo per motivi non commerciali" hanno rispettivamente il significato che viene loro conferito dagli articoli 2 e 96 della convenzione.
Accordo-art. 2
Articolo 2. 1) Ciascuna Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo, al fine di istituire dei servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato al presente accordo (d'ora innanzi indicati con la denominazione di "servizi convenuti" e "rotte specificate"). I servizi convenuti possono essere iniziati immediatamente o in data successiva, dopo l'adempimento delle disposizioni dell'articolo 3 del presente accordo. 2) Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godra', nell'esercizio di un servizio convenuto su di una rotta specificata, dei seguenti diritti: a) sorvolare il territorio dell'altra Parte contraente; b) effettuare scali nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi non commerciali; e c) effettuare scali nel territorio dell'altra Parte contraente, nei punti specificati per tale rotta nell'allegato del presente accordo, al fine di imbarcare o di sbarcare in traffico internazionale, viaggiatori, merci e posta provenienti o destinati al territorio della prima Parte contraente o di un Paese terzo. 3) Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non potranno essere interpretate nel senso di conferire all'impresa di una Parte contraente, il diritto di imbarcare, sul territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci o posta in provenienza o a destinazione di un altro punto del territorio di questa Parte contraente. 4) Le leggi, i regolamenti e le disposizioni di una Parte contraente relativi all'entrata o all'uscita dal proprio territorio di aeromobili o servizi aerei operati in servizio aereo internazionale o all'esercizio dei suddetti aeromobili o servizi aerei, durante la loro permanenza nel proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili ed ai servizi convenuti dell'impresa designata dall'altra Parte contraente. 5) Nell'esercizio dei servizi convenuti, le imprese designate dovranno osservare i regolamenti internazionali e nazionali in vigore in base ai relativi AIP e NOTAM di aggiornamento. 6) Le leggi ed i regolamenti che regolano sul territorio di una Parte contraente l'entrata, il soggiorno e la uscita dei passeggeri, degli equipaggi, delle spedizioni postali e delle merci, quali quelli riguardanti l'immigrazione, i passaporti, la dogana, la quarantena, saranno applicati ai passeggeri, agli equipaggi, alle spedizioni postali e alle merci trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente, mentre questi ultimi si troveranno entro i confini di detto territorio. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle questioni che non sono regolate diversamente dal presente accordo.
Accordo-art. 3
Articolo 3. 1) Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di designare per iscritto, a mezzo delle autorita' aeronautiche, all'altra Parte contraente un'impresa al fine di gestire i servizi convenuti sulle rotte specificate. 2) Al ricevimento della designazione, la Parte contraente deve, a mezzo delle proprie autorita' aeronautiche e subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, accordare senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio. 3) Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono chiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire la prova soddisfacente che essa e' qualificata per soddisfare le condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati all'esercizio dei trasporti aerei e all'esercizio dei servizi aerei commerciali internazionali. 4) Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di non accettare la designazione di un'impresa o di sospendere o revocare ad un'impresa l'esercizio dei diritti previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 2 del presente accordo, o di imporre le condizioni che ritiene necessarie per l'esercizio dei suddetti diritti da parte di un'impresa, quando questa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo della detta impresa siano nelle mani della Parte contraente che ha designato l'impresa o in quelle di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa. 5) L'impresa cosi' designata e autorizzata puo' iniziare quando lo desideri l'esercizio dei servizi convenuti, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 9. 6) Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare l'autorizzazione all'esercizio o di imporre le condizioni adeguate che essa riterra' necessarie nel caso in cui l'impresa designata dall'altra parte contraente non si uniformi alle leggi ed ai regolamenti della parte contraente che concede i diritti, oppure nel caso in cui la prima Parte contraente ritenga che risulti che le condizioni in base alle quali, secondo quanto previsto dall'accordo, sono stati concessi i diritti, non sono state osservate. Tale azione non sara' esercitata che dopo consultazione fra le due Parti contraenti e tale consultazione avra' luogo entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data della richiesta.
Accordo-art. 4
Articolo 4. I certificati di navigabilita'. I brevetti di attitudine e le licenze rilasciati o resi validi da una delle Parti contraenti, saranno riconosciuti validi dell'altra Parte contraente durante il periodo della loro validita'. Tuttavia, ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di non riconoscere validi, ai fini della circolazione al di sopra del proprio territorio, i brevetti di attitudine e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da uno Stato terzo.
Accordo-art. 5
Articolo 5. a) Gli aeromobili dell'impresa designata di una Parte contraente, che assicurino l'esercizio dei servizi convenuti, saranno, all'ingresso sul territorio dell'altra Parte contraente, esentati dal pagamento dei diritti doganali e di altri diritti e tasse. b) I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo, esistenti a bordo degli aeromobili dell'impresa designata di una Parte contraente saranno, all'ingresso sul territorio dell'altra Parte contraente, esentati dal pagamento dei diritti doganali e da ogni altro onere fiscale, anche nel caso in cui fossero consumati o utilizzati nel corso di voli al di sopra di detto territorio. Essi non potranno essere scaricati che con il consenso delle autorita' doganali dell'altra Parte contraente. c) I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotti sul territorio di una Parte contraente e destinati unicamente all'uso degli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte contraente, che assicurino l'esercizio dei servizi convenuti, saranno esentati dal pagamento dei diritti doganali e di ogni altro onere fiscale. d) I carburanti e gli olii lubrificanti presi a bordo degli aeromobili dell'impresa designata di una delle Parti contraenti sul territorio dell'altra Parte contraente, saranno esentati dal pagamento dei diritti doganali e di ogni altro onere fiscale. Uguale esenzione sara' accordata alle parti di ricambio, alle dotazioni ed alle provviste normali di bordo, nei limiti e condizioni stabiliti dalle competenti autorita' dell'altra Parte contraente. e) I materiali che beneficiano delle esenzioni dai diritti doganali e dagli altri diritti e tasse precedentemente indicati, non potranno essere utilizzati per scopi diversi dall'esercizio dei servizi aerei e saranno riesportati nel caso in cui non potessero essere utilizzati, a meno che non ne sia stata accordata la nazionalizzazione in conformita' delle disposizioni in vigore sul territorio della Parte contraente interessata. In attesa del loro uso o diversa destinazione, i materiali in questione resteranno sottoposti al controllo doganale. f) Le esenzioni previste ai precedenti commi, potranno essere subordinate all'osservanza delle formalita' normalmente applicate sul territorio della Parte contraente che deve accordarle, senza che cio' pregiudichi i diritti rappresentativi di servizi resi.
Accordo-art. 6
Articolo 6. L'impresa designata da ciascuna delle Parti contraenti potra' mantenere sul territorio dell'altra Parte contraente un proprio ufficio di rappresentanza e di agenzia per l'esercizio dei servizi convenuti. Per quanto attiene alla creazione ed al funzionamento di tale ufficio, l'impresa designata si uniformera' alle leggi in vigore nel Paese di cui non ha la nazionalita', con riserva del principio di reciprocita'. Le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti fisseranno fra loro e in base al principio di reciprocita' il numero delle persone che potranno essere impiegate in tali uffici.
Accordo-art. 7
Articolo 7. Ciascuna Parte contraente concede all'impresa designata dall'altra Parte contraente il diritto di trasferire alla propria sede tutte le eccedenze, sulle spese, degli introiti percepiti sul territorio della prima Parte contraente nella moneta in cui sono stati acquisiti. Per quanto attiene agli introiti in moneta locale, ciascuna Parte contraente accorda all'impresa designata dall'altra Parte contraente, il diritto di trasferire alla propria sede, ai tassi di cambio ufficiali, tutte le eccedenze sulle spese, dei proventi acquisiti sul territorio prima parte Contraente, in base all'accordo di pagamento in vigore tra i due Paesi.
Accordo-art. 8
Articolo 8. 1) Le imprese designate dalle Parti contraenti per l'esercizio dei servizi convenuti, devono offrire una capacita' adeguata alle necessita' normali e ragionevolmente prevedibili, del traffico aereo internazionale per tali servizi. 2) Le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti si accorderanno sull'applicazione pratica dei principi enunciati al paragrafo precedente. 3) Gli accordi cosi' conclusi resteranno in vigore sino al momento in cui le autorita' aeronautiche avranno concordato delle nuove intese, sia direttamente, che con l'approvazione di quelle intervenute fra le imprese designate. 4) Gli orari dei servizi dovranno essere sottoposti all'approvazione delle autorita' aeronautiche almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. 5) Le Parti contraenti ritengono che sarebbe auspicabile che le loro imprese designate collaborassero il piu' strettamente possibile durante l'esercizio dei servizi convenuti tra i loro territori, al fine di permettere il raggiungimento di risultati apprezzabili sul piano economico.
Accordo-art. 9
Articolo 9. 1) Le tariffe da applicarsi ai servizi convenuti, devono essere fissate a dei tassi ragionevoli, tenendo nella debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, ivi compresi il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio e, ove opportuno, le tariffe applicate da altre imprese su una qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe devono essere determinate in conformita' delle disposizioni del presente articolo. 2) Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere, se possibile, fissate per ciascuna delle rotte specificate tra le imprese designate e, ove ritenuto opportuno dopo consultazione con l'altra impresa che operi su tutta o parte delle rotte. Tale accordo deve essere raggiunto, per quanto possibile, mediante i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione internazionale del trasporto aereo (I.A.T.A.). 3) Tutte le tariffe cosi' concordate devono essere sottoposte alla approvazione delle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Detto termine puo' essere ridotto in casi speciali, se le autorita' aeronautiche concordano in tal senso. 4) In caso di dissenso fra le imprese designate per quanto concerne le tariffe, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno, esse stesse, di fissarle di comune accordo. 5) Ove le autorita' aeronautiche non si accordino sull'applicazione di una qualsiasi tariffa che sia stata loro sottoposta in base a quanto e' previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, in base a quanto e' previsto dal paragrafo 4, il dissenso deve essere risolto in conformita' alle disposizioni dell'articolo 11 del presente accordo. 6) a) Nessuna tariffa puo' entrare in vigore se le autorita' aeronautiche dell'uno o dell'altra Parte contraente non la ritengono soddisfacente, a meno che non abbia a realizzarsi il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 11 del presente accordo. b) Le tariffe fissate in conformita' delle disposizioni del presente articolo, devono restare in vigore sino al momento in cui non siano state stabilite delle nuove tariffe in conformita' delle disposizioni del presente articolo.
Accordo-art. 10
Articolo 10. Ove una delle Parti contraenti ritenga opportuno modificare alcune disposizioni del presente accordo, essa potra' chiedere delle consultazioni tra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti, e tali consultazioni dovranno iniziare entro un termine di sessanta giorni dalla data della richiesta. Ove le autorita' aeronautiche si accordino sulla modifica del presente accordo, tale modifica entrera' in vigore dopo che sara' stata confermata da uno scambio di note diplomatiche.
Accordo-art. 11
Articolo 11. 1) Nel caso sorga una controversia tra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo, le Parti contraenti dovranno sforzarsi, dapprima, di comporla mediante negoziati diretti. 2) Ove le Parti contraenti non giungano ad una composizione mediante negoziati diretti, esse potranno sottoporre la controversia a qualsiasi organismo perche' decida in merito; in mancanza di una intesa a tale riguardo, la controversia potra', a richiesta di una delle Parti contraenti, essere sottoposta alla decisione di un tribunale composto di tre arbitri, uno nominato da ciascuna delle due Parti contraenti ed il terzo designato dai due primi arbitri cosi' designati. Ciascuna Parte contraente nominera' un arbitro entro un termine di sessanta (60) giorni a partire dalla data del ricevimento, da parte di una delle Parti contraenti, di un preavviso dell'altra Parte contraente, per via diplomatica, richiedente l'arbitrato della controversia, e il terzo arbitro dovra' essere nominato entro un termine di sessanta (60) giorni. Se l'una o l'altra delle Parti contraenti si astengono dal nominare un arbitro nel periodo specificato o se il terzo arbitro non viene designato, il presidente del consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale potra' essere pregato da una delle Parti contraenti di designare, a seconda dei casi, uno o due arbitri. In tal caso, il terzo arbitro dovra' essere cittadino di uno Stato terzo ed assumera' le funzioni di presidente del tribunale arbitrale. 3) Le Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi ad ogni decisione resa in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo. 4) Fintanto che una delle Parti contraenti o l'impresa designata da ciascuna Parte contraente non si uniformera' alla decisione resa in virtu' del presente articolo, l'altra Parte contraente puo' limitare, sospendere o revocare tutti i diritti o privilegi accordati in virtu' del presente accordo alla Parte contraente in difetto o all'impresa designata da tale Parte contraente. 5) Ciascuna Parte contraente sopportera' le spese relative al proprio arbitro. Le spese occasionate dal procedimento arbitrale saranno divise in parti uguali fra le Parti contraenti.
Accordo-art. 12
Articolo 12. Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei, e tale convenzione entri in vigore per le due Parti contraenti, il presente accordo sara' modificato onde renderlo conforme alle disposizioni di tale convenzione.
Accordo-art. 13
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