DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. 479
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 9 e 10 della legge 17 ottobre 1967, n. 977;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la sanita', per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le partecipazioni statali, per l'agricoltura e le foreste, per la grazia e giustizia; Decreta:
Art. 1
L'idoneita' dei minori di eta' ((e dei giovani dai 18 ai 21 anni di eta')) occupati in attivita' non industriali, comprese quelle agricole, anche in aziende a coltivazione diretta, che espongono all'azione delle sostanze indicate nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, deve essere accertata mediante visite mediche periodiche ad intervalli non superiori a quelli indicati nella tabella stessa, salva l'applicazione degli articoli 33, 34 e 35 del suddetto decreto nei casi da essi previsti. Si applica il numero 55 della tabella di cui al comma precedente a tutte le lavorazioni che comportano l'apprestamento di cure agli animali o il contatto con essi, con i loro rifiuti o con ogni altra materia infetta o contaminata.
Art. 2
I minori di eta' ((ed i giovani dai 18 ai 21 anni di eta')), nonostante eventuali precedenti visite mediche, devono essere sottoposti ad altra visita prima di ogni campagna stagionale relativa alle seguenti attivita': 1) lavori in risaia; 2) diserbo dei canali; 3) lavori inerenti alla maturazione artificiale della frutta e degli ortaggi; 4) lavori comportanti la preparazione, la manipolazione e l'applicazione di pesticidi.
LEONE MORO - TOROS - GULLOTTI - DONAT-CATTIN - BISAGLIA - MARCORA - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 settembre 1975
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 20
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