DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1975, n. 480
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per i lavori pubblici, per la pubblica istruzione, per i trasporti, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la sanita', per il lavoro e la previdenza sociale, per il turismo e lo spettacolo e per i beni culturali e ambientali; Decreta:
TITOLO I Capo I POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE
Art. 1
Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di polizia urbana e rurale e di prevenzione antincendi nelle campagne svolte dagli enti locali. La regione trasmette al rappresentante del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia locale urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che questi sono divenuti esecutivi ai sensi delle disposizioni in vigore.
Capo II LAVORI PUBBLICI DI ESCLUSIVO INTERESSE DELLA REGIONE
Art. 2
Il primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, e' sostituito dai seguenti: "Sono da considerare di preminente interesse statale in relazione all'art. 3, lettera e), dello statuto speciale per la Sardegna le seguenti opere pubbliche: a) costruzione, riparazione e manutenzione delle autostrade e delle strade statali classificate ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e di quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate ai sensi dell'art. 12, della legge medesima; b) costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane; c) aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico; d) costruzione e manutenzione di porti di prima e seconda categoria, prima classe; e) opere dipendenti da calamita' naturali di estensione ed entita' particolarmente gravi; f) edifici ed opere destinate all'espletamento di servizi statali; g) opere di riparazione di danni bellici. La regione autonoma della Sardegna deve essere sentita nella classificazione e declassificazione delle strade statali interessanti il proprio territorio". Sono comunque trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.
Art. 3
Ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale della Sardegna, viene delegato alla regione, per il proprio territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali che, gia' esercitate all'atto del loro passaggio alla regione dagli uffici trasferiti ai sensi del successivo art. 4, residuano alla competenza statale in ordine: a) alle opere di soccorso e di ricostruzione e rinascita dei territori colpiti da calamita' naturali dichiarate di estensione ed entita' particolarmente gravi; b) ai contributi, alla progettazione ed alla gestione dei lavori relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni, ed alla ricostruzione e riparazione dei beni distrutti o danneggiati in dipendenza degli eventi bellici ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e successive modifiche, della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successiva modifica, della legge 31 luglio 1954, n. 607, e delle altre disposizioni legislative in materia; c) all'esercizio delle competenze del Ministero dei lavori pubblici in ordine ai cantieri scuola a termini della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni; d) ai mutui relativi ad opere pubbliche, contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. La delega di cui ai precedenti commi sostituisce quella prevista dalla legge 5 settembre 1951, n. 1037.
Art. 4
Il secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, e' sostituito dal seguente: "Sono trasferiti alla regione autonoma della Sardegna: il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna e gli uffici del genio civile con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale. Nei casi di sezioni o servizi che siano addetti contemporaneamente a funzioni rimaste di competenza statale ed a funzioni attribuite alla regione, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sara' effettuata d'intesa fra il Ministero dei lavori pubblici e la regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Sono, altresi', trasferiti alla regione le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad ogni altro organismo avente sede presso gli uffici del genio civile ed il provveditorato alle opere pubbliche trasferiti con il precedente quarto comma del presente articolo e la cui attivita' sia attinente alle - funzioni amministrative di competenza della regione. Il provveditore alle opere pubbliche continua temporaneamente ad essere preposto anche alle sezioni e servizi rimasti allo Stato. Fino a quando la regione non avra' disposto diversamente con proprie leggi, il provveditore alle opere pubbliche e gli ingegneri capo preposti agli uffici del genio civile vengono posti a disposizione della regione in posizione di comando ai sensi dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a decorrere dalla data del trasferimento degli uffici.
Capo III EDILIZIA ED URBANISTICA
Art. 5
Spetta alla regione autonoma della Sardegna l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, e l'approvazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra. Cessano le funzioni esercitate per la Sardegna, a termini dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel procedimento di formazione dei piani regolatori generali. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, e' abrogato.
Art. 6
Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le attribuzioni gia' esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765 ed attribuite al Ministero per i beni culturali e ambientali con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, nonche' da organi centrali e periferici di altri Ministeri. Il trasferimento predetto riguarda altresi' la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. La regione potra' avvalersi, per la redazione dei predetti piani, della collaborazione degli organi statali preposti alla tutela delle bellezze naturali e panoramiche.
Capo IV TRASPORTI SU LINEE AUTOMOBILISTICHE E TRANVIARIE
Art. 7
L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, e' sostituito dal seguente: "La direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sardegna e' trasferita alla regione, con esclusione dei centri prove autoveicoli e dispositivi".
Art. 8
Ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la regione autonoma della Sardegna emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, viene delegato alla regione autonoma della Sardegna per il proprio territorio l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, gia' esercitate all'atto del loro trasferimento alla regione dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 7, residuano alla competenza statale: 1) nel settore dei trasporti ferroviari in concessione: esercitare le funzioni amministrative attualmente svolte dagli organi periferici dello Stato in ordine alle linee ferroviarie in concessione; 2) nel settore del personale delle aziende concessionarie: vigilare sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o paghe per risarcimento dei danni arrecati all'azienda nonche' nominare il presidente del consiglio di disciplina. Lo svolgimento delle attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada, nonche' all'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai trasporti merci di linea di competenza regionale attualmente esercitate da appositi uffici della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione viene assegnato, per connessione con le altre competenze, agli esistenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti". Cio' fino a quando il provvedimento di riordinamento dei servizi del Ministero dei trasporti non sara' definitivamente disciplinata l'organizzazione periferica del Ministero medesimo.
Capo V ACQUE MINERALI E TERMALI
Art. 9
Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, le seguenti funzioni amministrative: a) l'autorizzazione all'apertura ed alla messa in esercizio di stabilimenti di produzione ed alla utilizzazione di acque minerali naturali o artificiali; b) l'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idroterapici; c) la vigilanza sulla utilizzazione delle acque minerali naturali, ancorche' artificialmente gassate, e sull'esercizio degli stabilimenti termali ed idroterapici fermo restando quanto riguarda la disciplina igienica. In ordine alle funzioni amministrative indicate alle lettere precedenti rimangono ferme le disposizioni vigenti concernenti le autorizzazioni ed i controlli sanitari sulle acque minerali e termali.
Capo VI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA
Art. 10
Cessano le attribuzioni esercitate in Sardegna dagli organi centrali dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1531, fatta eccezione di quelle contenute nel terzo comma dell'((articolo 4)) e nell'art. 6 dello stesso decreto. Fino a quando la materia tributaria attinente ai provvedimenti relativi al riconoscimento e alla revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, alla delimitazione dei rispettivi territori, alla classificazione delle stazioni stesse, nonche' alla determinazione delle localita' di interesse turistico non sara' diversamente disciplinata, rimane fermo l'obbligo di sentire il parere del Ministero delle finanze. In materia di agenzie di viaggio resta riservato allo Stato il nullaosta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere. I rapporti internazionali nella materia del turismo e dell'industria alberghiera sono di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo. E' riservata al Ministero del turismo e dello spettacolo l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazioni e di promozione all'estero, nonche' degli uffici di frontiera. La promozione all'estero a favore del turismo nazionale spetta al Ministero del turismo e dello spettacolo che la esercita per mezzo dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.). L'attivita' promozionale turistica all'estero, per le iniziative realizzate nel proprio territorio, spetta alla regione, la quale utilizzera' normalmente, a tale scopo, le strutture dell'Ente nazionale per il turismo.
Capo VII MUSEI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI
Art. 11
L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1532, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "La soprintendenza ai beni librari per la Sardegna e' trasferita alla regione autonoma della Sardegna la quale puo' avvalersi, per le funzioni di propria competenza, delle soprintendenze alle antichita' e ai monumenti e gallerie della Sardegna. La soluzione dei problemi tecnici connessi con la istituzione e lo sviluppo dei musei degli enti locali e' adottata dall'amministrazione regionale, sentite le soprintendenze alle antichita', ai monumenti ed alle gallerie".
Art. 12
Ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la Sardegna, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, viene delegato alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, gia' esercitate all'atto del loro trasferimento alla regione dall'ufficio trasferito di cui al precedente art. 11, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alla regione autonoma della Sardegna delle attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1532: a) vegliare sulla conservazione ed eventuale riproduzione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunabuli, delle stampe ed incisioni rare e di pregio possedute da enti e da privati e curare la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di detto materiale; b) fare le notificazioni di importante interesse artistico o storico a termini dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all'art. 1, comma primo, lettera c), della legge stessa; c) vigilare sulla osservanza delle disposizioni della suddetta legge per quanto concerne le alienazioni e le permute delle raccolte di importante interesse, possedute da enti e da privati, nonche' delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1950, n. 328; d) proporre al Ministero i restauri ai manoscritti antichi e le provvidenze idonee ad impedire il deterioramento del materiale bibliografico di alta importanza storica ed artistica; e) proporre al Ministero gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericoli di deterioramento e di cui il proprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti in materia; f) esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione ai termini della suddetta legge 1 giugno 1939, n. 1089; g) proporre gli acquisti di materiale prezioso e raro ogni qualvolta si ritenga che debba essere esercitato dal Governo il diritto di prelazione; h) operare le ricognizioni delle raccolte private; i) promuovere l'istituzione di nuove biblioteche e vigilare sulle biblioteche popolari non di enti locali riferendo al Ministero circa le condizioni di esse ed il loro incremento; l) preparare i dati per la statistica generale.
TITOLO II Capo I INDUSTRIA E COMMERCIO
Art. 13
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