DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1975, n. 489

Type DPR
Publication 1975-07-25
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 76, relativo alla scuola per terapisti della riabilitazione, e' abrogato e sostituito dal seguente: La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione e' di tre anni accademici. Il primo anno consiste in lezioni teoriche, seminari ed esercitazioni su materie propedeutiche e tecniche. Il secondo anno comprende insegnamento teorico, dimostrazioni ed esercitazioni. Il terzo anno e' destinato al tirocinio pratico ed alla preparazione della tesi. Le materie di insegnamento del primo anno sono comuni a tutti gli iscritti. Le materie del secondo anno ed il tirocinio del terzo anno sono qualificanti dell'indirizzo del corso di studio prescelto. Il tirocinio pratico e la preparazione della tesi sono effettuati secondo le norme dell'art. 81. La frequenza alle lezioni teoriche e pratiche ed al tirocinio e' obbligatoria. Il diploma e' differenziato nelle otto branche previste dall'art. 75.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 ottobre 1975

Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 30

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