DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1975, n. 499
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ancona;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 15, relativo alla propedeuticita' degli esami del corso di laurea in medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che il terzo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Anatomia umana normale e chimica biologica sono discipline propedeutiche sia alla fisiologia umana che alla patologia generale; patologia generale e' propedeutica alla patologia speciale medica ed alla patologia speciale chirurgica, alla farmacologia ed alla anatomia ed istologia patologica. Queste ultime quattro discipline sono propedeutiche alla medicina legale, alla clinica medica generale e terapia medica, alla clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, alla clinica pediatrica".
Dopo l'art. 17, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti nuovi articoli relativi agli istituti ed al loro funzionamento annessi alla facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 18. - Alla facolta' di medicina e chirurgia sono annessi i seguenti istituti policattedra:
anatomia ed istologia patologica;
biologia e genetica;
biochimica;
discipline psichiatriche e sociomediche;
fisica medica;
clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
fisiologia umana;
malattie del sistema nervoso;
medicina sperimentale e clinica;
morfologia umana normale;
patologia speciale chirurgica;
patologia speciale medica e metodologia clinica;
patologia sperimentale.
Il consiglio di facolta' con propria deliberazione, su richiesta motivata dei professori ufficiali, determina gli insegnamenti che dovranno far parte degli istituti.
Art. 19. - L'istituto ha lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline di sua pertinenza.
Art. 20. - I professori ufficiali delle discipline che afferiscono all'istituto eleggono, nel loro ambito, il direttore dell'istituto stesso; la nomina e' sottoposta all'approvazione del consiglio di facolta'.
Il direttore dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile.
Art. 21. - Nell'istituto svolgono la loro attivita' il personale assegnato al singolo insegnamento e quello amministrativo e subalterno messo a disposizione dall'amministrazione universitaria o da altri enti.
Art. 22. - Il funzionamento degli istituti e' regolato da apposita normativa approvata dalla facolta'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 aprile 1975
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1975 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 16
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ancona; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 15, relativo alla propedeuticita' degli esami del corso di laurea in medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che il terzo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Anatomia umana normale e chimica biologica sono discipline propedeutiche sia alla fisiologia umana che alla patologia generale; patologia generale e' propedeutica alla patologia speciale medica ed alla patologia speciale chirurgica, alla farmacologia ed alla anatomia ed istologia patologica. Queste ultime quattro discipline sono propedeutiche alla medicina legale, alla clinica medica generale e terapia medica, alla clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, alla clinica pediatrica". Dopo l'art. 17, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti nuovi articoli relativi agli istituti ed al loro funzionamento annessi alla facolta' di medicina e chirurgia. Art. 18. - Alla facolta' di medicina e chirurgia sono annessi i seguenti istituti policattedra: anatomia ed istologia patologica; biologia e genetica; biochimica; discipline psichiatriche e sociomediche; fisica medica; clinica chirurgica generale e terapia chirurgica; fisiologia umana; malattie del sistema nervoso; medicina sperimentale e clinica; morfologia umana normale; patologia speciale chirurgica; patologia speciale medica e metodologia clinica; patologia sperimentale. Il consiglio di facolta' con propria deliberazione, su richiesta motivata dei professori ufficiali, determina gli insegnamenti che dovranno far parte degli istituti. Art. 19. - L'istituto ha lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline di sua pertinenza. Art. 20. - I professori ufficiali delle discipline che afferiscono all'istituto eleggono, nel loro ambito, il direttore dell'istituto stesso; la nomina e' sottoposta all'approvazione del consiglio di facolta'. Il direttore dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile. Art. 21. - Nell'istituto svolgono la loro attivita' il personale assegnato al singolo insegnamento e quello amministrativo e subalterno messo a disposizione dall'amministrazione universitaria o da altri enti. Art. 22. - Il funzionamento degli istituti e' regolato da apposita normativa approvata dalla facolta'.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 16
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