LEGGE 4 ottobre 1975, n. 505
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I termini del 31 dicembre 1974 indicati nell'articolo 23 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, e nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 16 marzo 1973 n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, sono prorogati sino al 31 dicembre 1975.
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