LEGGE 10 ottobre 1975, n. 517
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Soggetti beneficiari
Sono ammessi ad usufruire di finanziamenti per la ristrutturazione dell'apparato distributivo, secondo le finalità ed in attuazione a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426: 1) le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, le società promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medio imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali; 2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici; 3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio nonchè quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
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