DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1975, n. 518

Type DPR
Publication 1975-04-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2, punto 4, della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente una delega legislativa al Governo della Repubblica in materia di revisione periodica delle caratteristiche tecniche e di efficienza e dei processi di lavorazione degli impianti di trattamento degli olii minerali e loro derivati;

Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961, n. 1134 e 24 novembre 1967, n. 1439;

Sentita la Commissione parlamentare prevista dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 346;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone ogni cinque anni, presso gli stabilimenti di trattamento degli olii minerali e loro derivati soggetti al regime della concessione di cui agli articoli 4 e seguenti del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, l'accertamento dell'efficienza degli impianti installati e dei processi di lavorazione seguiti. L'accertamento di cui al comma precedente viene eseguito mediante controllo dell'esercizio ordinario del complesso degli impianti per un periodo non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni. Ai fini della valutazione delle caratteristiche di efficienza degli impianti e dei processi di lavorazione deve essere fatto riferimento agli specifici progetti in base ai quali e' stata rilasciata la concessione ed ai risultati dei collaudi eseguiti ai sensi dell'art. 41 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, avendo particolare riguardo alla qualita' dei prodotti da ricavare ed alle percentuali delle rese di lavorazione. L'accertamento di cui al primo comma del presente articolo puo' essere effettuato, ove esigenze speciali lo richiedano, anche prima del compimento del periodo di cinque anni indicata nel comma stesso. Delle disposizioni relative all'effettuazione degli accertamenti i cui al presente articolo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, deve dare tempestiva comunicazione al Ministero delle finanze.

Art. 2

Il primo degli accertamenti di cui al precedente articolo 1 viene effettuato dopo cinque anni dal collaudo iniziale dello stabilimento effettuato ai sensi dell'articolo 41 del regolamento approvato col regio decreto 29 luglio 1934, n. 1303, salvo che esigenze speciali non richiedano di anticipare l'accertamento stesso.

Art. 3

Per il compimento degli accertamenti di cui al precedente art. 1 e per le valutazioni conseguenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' avvalersi della collaborazione delle altre amministrazioni e della consulenza di enti specializzati e di istituti universitari. Agli accertamenti puo' presenziare un ingegnere dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e un esperto designato dalla regione, competenti per territorio. Con gli enti e gli istituti di cui al comma precedente possono essere stipulate convenzioni a trattativa privata alle condizioni correnti.

Art. 4

Compiuti gli accertamenti prescritti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato notifica alle imprese concessionarie le risultanze degli accertamenti stessi e le valutazioni conseguenti, assegnando un termine di due mesi per la presentazione di eventuali osservazioni corredate di documentazione tecnica. Esaminate tali osservazioni, anche ai fini di ulteriori accertamenti se necessari, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero delle finanze, puo' imporre alle imprese concessionarie, oltre che il ripristino della efficienza iniziale degli impianti e dei processi lavorativi, l'adozione di aggiornamenti tecnologici con riferimento a quelli gia' realizzati sul piano operativo dall'industria petrolifera anche estera, al fine di assicurare un miglioramento produttivo ed una riduzione dei tassi di inquinamento derivanti dalle lavorazioni. Per il ripristino dell'efficienza e per l'adozione degli aggiornamenti tecnologici di cui al comma precedente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve assegnare i termini per l'inizio e per il completamento dei lavori da compiere, tenendo conto dell'entita' dei lavori stessi e, in caso di sostituzione o di modifica di impianti, dello stadio di ammortamento di questi. Nel caso di sostituzione o di modifica di impianti o di processi lavorativi, l'assegnazione dei termini di adempimento segue l'approvazione del relativo progetto tecnico che l'impresa concessionaria e' tenuta a presentare, su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 19 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303. Il Ministero predetto assegna un congruo termine per la presentazione del progetto.

Art. 5

Scaduti i termini indicati nel terzo e quarto comma del precedente art. 4, senza che l'impresa concessionaria abbia adempiuto alle prescrizioni, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, previa diffida a provvedere rivolta all'impresa stessa con prefissione di un termine adeguato, adotta, di concerto con il Ministro per le finanze, i provvedimenti opportuni, in essi comprese sia la sospensione dell'esercizio parziale o totale degli impianti, sia la revoca della concessione.

Art. 6

Nella prima applicazione del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato compie gli accertamenti indicati nel precedente articolo 1 entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore del decreto stesso, a condizione che sia trascorso il termine di cui al precedente art. 2.

LEONE MORO - DONAT-CATTIN - VISENTINI - ANDREOTTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla corte dei conti, addi' 29 ottobre 1975

Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 39

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