DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1975, n. 520

Type DPR
Publication 1975-07-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 19 e 23 della legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'istituto superiore di sanita';

Visto l'art. 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

L'istituto superiore di sanita', entro il limite massimo di spesa di 50 milioni, provvede in economia: 1) all'acquisto, alla manutenzione, riparazione e modifica di impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature per i vari laboratori e servizi, ivi comprese le macchine da scrivere per calcolo e per riproduzione, nonche' all'acquisto di accessori e parti di ricambio; 2) all'acquisto, custodia, conservazione, trasporto e confezionamento di prodotti chimici, farmaceutici e di ogni altro prodotto, metallo o materia prima e sussidiaria, necessari per i lavori di ricerca, controllo, analisi e per la preparazione di sieri, vaccini, antibiotici ed altri prodotti; 3) all'acquisto di materiale fotografico e cinematografico; 4) alla manutenzione, riparazione e modifica di apparecchi televisori, telefonici, di registrazione del suono e delle immagini e di altri mezzi di trasmissione di servizi, immagini e dati; 5) alla manutenzione e riparazione di veicoli e di altri mezzi di trasporto; 6) all'acquisto di animali per esperimento o per preparazione di sieri e vaccini, nonche' dei necessari mangimi; 7) all'acquisto di medicinali e prodotti terapeutici per la protezione del personale adibito a lavori particolarmente nocivi o rischiosi; 8) all'organizzazione di convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale su terni riguardanti compiti istituzionali; 9) all'acquisto di piante e semi per giardini e per la coltivazione di piante medicinali o da esperimento; 10) all'acquisto, rilegatura e manutenzione di libri e riviste di interesse tecnico e amministrativo, di quotidiani e periodici per la raccolta di notizie di interesse sanitario; 11) all'acquisto di estratti e fotoriproduzioni di libri, riviste, articoli ed altri lavori e alla traduzione di libri e riviste straniere da liquidare su presentazione di fattura; 12) a lavori di stampa e di riproduzione; 13) all'acquisto di carta e cartonaggio, di materiale ed oggetti vari per disegni, cancelleria e stampati; 14) a trasporti, spedizioni, assicurazioni, imballaggi e magazzinaggi.

Art. 2

Le spese di cui all'art. 1 che hanno per oggetto forniture da ufficio devono essere autorizzate, nei modi e con i limiti previsti dall'art. 1 della legge 29 giugno 1940, n. 802 e dall'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e successive modificazioni, dal Provveditorato generale dello Stato, il quale, per le spese di carattere ordinario, fisso e continuativo, provvede sulla base di preventivi di fabbisogno annuale o semestrale. Per l'acquisto di strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali di laboratorio, animali da esperimento e di tutto cio' che puo' occorrere per la ricerca scientifica ed il funzionamento dei laboratori, che non siano richiesti direttamente dai laboratori e servizi tecnici, deve essere sentita sulla indispensabilita' della spesa e la congruita' del prezzo la commissione di cui al quarto comma dell'art. 23 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

Art. 3

Le provviste in economia di presumibile importo superiore ad un milione di lire debbono essere giustificate, salvo quanto disposto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1973, n. 519, mediante adeguata relazione redatta dall'ufficio, laboratorio o servizio tecnico richiedente. Le provviste di cui al comma precedente devono essere fatte previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilita' e di idoneita' tecnica, salvo che la specialita' della provvista renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta.

Art. 4

I lavori di cui ai numeri 1) e 4) dell'art. 1 di importo superiore ad un milione di lire devono essere collaudati da un comitato di tre membri nominato dal direttore o capo del laboratorio o servizio competente. Ogni altro lavoro in economia deve essere dichiarato eseguito regolarmente dal funzionario richiedente con certificato controfirmato dal direttore o capo del laboratorio o del servizio competente.

Art. 5

Al pagamento dei corrispettivi delle provviste in economia si procede con ordinativi diretti ovvero, se le esigenze della amministrazione lo richiedano, mediante apertura di credito a favore di uno o piu' funzionari delegati. Nessun pagamento puo' essere fatto prima del collaudo o della dichiarazione di regolare esecuzione del lavoro.

Art. 6

E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni. A tal fine si terra' conto di tutte le spese per lavori, servizi, acquisti o forniture, quando l'appaltatore o il fornitore siano la stessa persona o ditta e le spese riguardino la stessa esigenza.

LEONE MORO - GULLOTTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1975

Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 45

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