LEGGE 10 ottobre 1975, n. 523
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato, nonchè delle commissioni regionali per l'artigianato e del comitato centrale per l'artigianato costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato dalle leggi 15 giugno 1973, n. 364 e 17 agosto 1974, n. 484, è ulteriormente prorogato fino a data da stabilirsi dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con le regioni e sentito il Comitato centrale dell'artigianato, comunque entro il 1976. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 ottobre 1975 LEONE MORO - DONAT-CATTIN - TOROS Visto, il Guardasigilli: REALE
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