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LEGGE 10 ottobre 1975, n. 524

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di lire 100 miliardi, mediante versamento da parte del Tesoro dello Stato di lire 30 miliardi per l'anno 1975 e di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1976 e 1977.