LEGGE 20 ottobre 1975, n. 528
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 1 della legge 10 dicembre 1957, n. 1248, è sostituito dal seguente: "Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero, previsto dalla legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, è stabilito nelle seguenti misure: a) per il militare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.500 b) per la moglie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 c) per il figlio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500 d) per il genitore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800 e) per il fratello o la sorella. . . . . . . . . . . . . L. 600 f) per l'avo o l'ava. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600.
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