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LEGGE 20 ottobre 1975, n. 529

Current text a fecha 1975-11-26

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di far fronte alle immediate e indilazionabili esigenze degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, in attesa del provvedimento organico sulla nuova disciplina delle attività musicali e della conseguente normativa in materia di disavanzi degli stessi enti e istituzioni, sono disposti gli interventi straordinari di cui alla presente legge.