La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al fine di far fronte alle immediate e indilazionabili esigenze degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, in attesa del provvedimento organico sulla nuova disciplina delle attività musicali e della conseguente normativa in materia di disavanzi degli stessi enti e istituzioni, sono disposti gli interventi straordinari di cui alla presente legge.